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Sospensione licenza del bar frequentato da pregiudicati

avvocato Angelo Massaro 13

Sospensione di bar frequentato da pregiudicati

Ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. il Questore ha la facoltà di sospendere la licenza di un bar (rectius di un esercizio) che sia abitualmente frequentato da parte di pregiudicati, oppure da parte di persone che siano pericolose o che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la pubblica moralità, per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Questo potere attribuito in capo al Questore ha natura meramente discrezionale, in quanto non viene data definizione di persona pericolosa, oltre ad avere misura cautelare volta a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini che sono considerati dei beni primari.

La ratio di questa norma ha origine nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contenuto in un regio decreto del 1931 e che viene attuato a tutt’oggi.

 questura di imperia art. 100 del T.U.P.L.S.

Questura di Imperia  art. 100 del T.U.L.P.S.

Un esempio di applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S., si è avuta con la sentenza n. 457 del 2011 ad opera del TAR Lombardia, il quale ha ribadito che non rileva la presenza o meno di colpa del gestore, poiché la frequentazione ambientale è da considerarsi come una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività.

Nel caso di specie il titolare di un bar milanese impugnava il provvedimento sospensivo della licenza per 30 gg. In quanto nel locale nell’arco di due anni erano avvenute diverse risse, un extracomunitario era stato sorpreso in fragranza di spaccio e abitualmente dei pregiudicati frequentavano il bar. Il TAR Lombardia, pertanto, ha deciso di respingere il ricorso adducendo le motivazioni suesposte.

L’art. 100 T.U.L.P.S. non richiede per la sua applicazione una responsabilità del gestore dell’attività commerciale, essendo sufficiente il verificarsi di uno dei due presupposti indicati dalla norma.

[Sentenza TAR Liguria 00125/2012] In merito alla motivazione va osservato come la misura della sospensione della licenza di un esercizio risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, non necessitando quindi di specificata ed aggravata motivazione ( vedasi ex multis TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria 203/2011; TAR Lombardia 352/2011 ).

Risulta poi perfettamente in linea con le indicazioni, anche letterali, dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

L’adozione del provvedimento di sospensione, assunto per la reiterata presenza di soggetti pregiudicati all’interno del locale, tenuto anche conto del rinvenimento di cocaina in possesso di uno degli avventori abituali.

La giurisprudenza ha infatti affermato:”E’ legittimo il provvedimento con il quale il Questore dispone la sospensione per 120 giorni della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico frequentato assiduamente da pregiudicati coinvolti in traffico di stupefacenti ed amministrato da soggetto sottoposto ad indagini per il reato di agevolazione nello smercio di sostanze stupefacenti, atteso che la finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, con la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini. (Consiglio di Stato 2014, n. 249).

Anzi, i giudici amministrativi sono giunti ad affermare che ”L’art. 100, t.u.l.p.s. non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ammette e consente questa misura di prevenzione in ogni caso in cui l’esercizio comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.(Tar Napoli 2010 n.13047).

Ed ancora:” Il diniego, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di polizia hanno funzione preventiva rispetto a fatti che possono ledere la sicurezza pubblica e pertanto non richiedono l’esistenza di un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente un giudizio ampiamente probabilistico risultante da valutazioni discrezionali che sono sindacabili da giudice amministrativo solo sotto profili di manifesta illogicità” (Tar Emilia Romagna 2013 n.1252).

(Spunto articolo : Grotta del Drago , Club Zero Sanremo)

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