Nel caso di tamponamento è escluso il concorso di colpa, fatta salva la prova contraria
L’art. 2054 del codice civile al suo secondo comma stabilisce: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tale principio vale anche nel caso di tamponamento ?
Andiamo a scoprire insieme la risposta che la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha dato a questo quesito.
Tamponamento: vale la presunzione di concorso di colpa?
La sentenza 20916 dell’ottobre 2016 della Corte di Cassazione, si è occupata di un caso di tamponamento stradale avvenuto in un caso particolare: il veicolo tamponato proveniva dalla corsia di emergenza, e secondo le ragioni del ricorrente, tale circostanza avrebbe reso impossibile al veicolo tamponante frenare in tempo; si legge infatti che la “repentina manovra di immissione lungo la corsia di marcia normale dell’autostrada A29 (Trapani-Palermo), provenendo dalla corsia di emergenza”.
Gli ermellini, però, si sono riportati alla loro precedente giurisprudenza (in particolare 6193/2014) che sanciva:“il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria”.

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Nel caso di cui ci occupiamo oggi, pertanto, gli ermellini non hanno dato rilevanza alla provenienza – dalla corsia di emergenza – del veicolo tamponato, ritenendo ancora inapplicabile il secondo comma dell’art. 2054: chi tampona ha sempre l’onere di provare che la collisione sia avvenuta per cause a lui non imputabili, invertendo così l’onere probatorio del 2054 c.c., anche se relativamente al solo concorso di colpa.
Tamponamento a catena
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna.
Cassazione n. 8646 del 2003
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La presunzione è superata qualora sia fornita la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno o la prova sull’attribuibilità esclusiva ad alcuno del fatto dannoso e dei danni conseguenti.
Corte Appello Milano 2003
Presunzione iuris tantum
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione, relativamente agli autoveicoli intermedi con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna, l’art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione n. 7020 del 1999
Colpa concorrente del tamponato
In materia di circolazione stradale, non è vero che ad ogni ipotesi di tamponamento corrisponda colpa esclusiva dell’investitore, ben potendo il tamponamento essere determinato dal fatto che il tamponato si sia immesso nella traiettoria del tamponante in modo improvviso ed in violazione di una precisa norma di comportamento.
Tribunale Savona, 13 agosto 2004