TAR – Ordinanza 1 luglio 2015 n. 214 Sindaco di Alassio – certificato sanitario senza fissa dimora

Sentenza del Tribunale Amministrativo di Genova relativa all’ordinanza contingibile e urgente di tutela sanitaria (Art. 50 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) firmata dal Sindaco Enzo Canepa del Comune di Alassio emessa il 1 luglio 2015 : divieto di ingresso sul territorio cittadino di Alassio “a migranti sprovvisti di certificato sanitario che attesti l’assenza di malattie infettive e trasmissibili”

alassio-ordinanza-certificato-sanitarioIl Tar per la Liguria, Sezione Seconda, pronunciandosi senza entrare nel merito del ricorso lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti e inoltre inammissibile per difetto di giurisdizione indicando nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla questione.

* * *

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Sezione Seconda, Sent. depositata il 04/04/2016

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L’Associazione Per Gli Studi Giuridici Sull’Immigrazione – A.S.G.I. , Associazione Avvocato di Strada, Associazione Arci Liguria, Associazione Arci Savona, Associazione Comunità di San Benedetto al Porto, ..

contro

Comune di Alassio,  Ministero degli Interni, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato ;

per l’annullamento

ordinanza 1.7.2015, n. 214, avente ad oggetto tutela sanitaria per divieto a persone prive di fissa dimora provenienti da altri paesi privi di regolare certificato sanitario.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, cinque associazioni che svolgono per statuto attività di utilità sociale in favore degli immigrati e delle persone senza fissa dimora e svantaggiate, impugnano l’ordinanza contingibile ed urgente 1.7.2015, n. 214, con la quale il sindaco del comune di Alassio, in considerazione dell’aumento esponenziale della presenza sul territorio comunale di cittadini provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani e del fatto che in detti paesi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive (quali T.B.C., scabbia, H.I.V., Ebola), ha fatto divieto, alle persone senza fissa dimora provenienti da dette aree geografiche, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili.

Il ricorso è inammissibile.

Un primo profilo di inammissibilità è costituito dal difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti.

L’art. 24 Cost. “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei ‘propri’ diritti e interessi legittimi” e l’art. 81 c.p.c. “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” non ammettano la legittimazione ad agire straordinaria o sostituzione processuale se non nei casi previsti espressamente dalla legge, discendendo tale principio dalla disponibilità della tutela giurisdizionale e della disponibilità delle posizioni sostanziali.

L’ordinanza impugnata non incide direttamente le posizioni giuridiche delle associazioni ricorrenti, che non sono dunque legittimate ad agire per il suo annullamento.

Deve, infatti, rilevarsi come l’ordinamento, pur prevedendo un ruolo attivo delle organizzazioni stabilmente operanti in favore degli stranieri (art. 42 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286), non riconosce loro una eccezionale sostituzione processuale

Inoltre, con specifico riguardo alle discriminazioni per motivi nazionali, l’ordinamento prevede uno specifico rimedio (art. 44 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286), azionabile soltanto dalla “parte” dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Né peraltro può essere invocato il complesso normativo di cui al d. lgs. 9 luglio 2003 n. 215 atteso che ai sensi dell’art. 5 le associazioni per agire in giudizio necessitano comunque della delega, conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata, del soggetto passivo della discriminazione, onde neppure sotto questo profilo può ipotizzarsi una legittimazione straordinaria delle associazioni.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso sotto questo profilo.

L’ultimo comma dell’art. 5 d.lgs. 215/03, tuttavia, stabilisce che “Le associazioni e gli enti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4- bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione” con ciò prevedendo una legittimazione straordinaria delle associazioni qualora il comportamento discriminatorio sia collettivo e non siano individuabili in via immediata e diretta le vittime della discriminazione.

A tal riguardo il Collegio rileva come tale legittimazione straordinaria sussista esclusivamente con riferimento ai comportamenti lesivi del diritto a non essere discriminati. Ciò significa che tale legittimazione non autorizza le associazioni a dolersi di atti e comportamenti della pubblica amministrazione sotto profili diversi da quello di non subire discriminazioni.

Detto in altri termini non è consentito alle associazioni censurare un provvedimento amministrativo se non sotto il profilo della violazione del diritto a non subire discriminazioni. Relativamente agli eventuali altri vizi di legittimità del provvedimento le associazioni sono prive di legittimazione straordinaria come poco sopra evidenziato.

Tale conclusione si impone alla luce della eccezionalità della legittimazione straordinaria delle associazioni che non può essere riconosciuta se non nei limiti previsti dalla norma. Se, pertanto, tale legittimazione spetta esclusivamente nei confronti dei comportamenti o atti discriminatori non può essere estesa a censure diverse dalla discriminazione.

Ciò peraltro conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa domanda. Invero se le associazioni sono legittimate a denunciare la violazione del diritto alla non discriminazione nondimeno la relativa domanda in quanto lesiva di un diritto soggettivo non attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve ritenersi ricompreso nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del criterio di riparto costituito dalla posizione soggettiva azionata in giudizio.

In questo senso depongono peraltro inequivoche disposizioni normative.

L’ art. 5, u.c. d.lgs. 215/03 fa espresso rinvio ai precedenti articoli 4 e 4 – bis con ciò limitando la legittimazione straordinaria alle sole ipotesi ivi contemplate.

L’art. 4 è significativamente rubricato tutela giurisdizionale dei diritti con ciò evidenziando come il comportamento discriminatorio non leda interessi legittimi ma solo un diritto soggettivo. Significativo è, inoltre, il primo comma dell’art. 4 che stabilisce: “1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’ articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’ articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, con ciò evidenziando come il comportamento discriminatorio sia attribuito alla giurisdizione ordinaria.

L’ultimo comma dell’art. 4 stabilisce, infine, che: “7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con ciò evidenziando come il diritto alla non discriminazione abbia la consistenza di diritto soggettivo e che nel caso in cui sia leso da un provvedimento amministrativo posto in essere nella gestione del rapporto di lavoro pubblico non privatizzato possa essere conosciuto dal giudice amministrativo nell’esercizio della sua giurisdizione esclusiva relativa al pubblico impiego non privatizzato cui fa riferimento l’art. 2 d.lgs. 165/01.

Da quando esposto si può concludere rilevando la natura di diritto soggettivo del diritto alla non discriminazione con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di giurisdizione.

Conclusivamente i motivi di ricorso nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva mentre il motivo n. 6, essendo riconducibile alla denuncia del comportamento discriminatorio, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve essere indicata nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.

Le spese possono essere compensate stante la novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva i motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il motivo n. 6.

Indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

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