Timbratura del cartellino e licenziamento

Timbrare il cartellino del collega : conseguenze giuslavoristiche

Nella stragrande maggioranza delle aziende è previsto l’utilizzo della timbratura del cartellino marcatempo per registrare l’orario di inizio e di fine lavoro da parte del dipendente.

Non è, purtroppo, inusuale la cattiva abitudine di cedere il badge (o cartellino) a un collega e far timbrare a quest’ultimo l’entrata o l’uscita.

Si tratta di un comportamento che ha diversi risvolti dal punto di vista giuridico: secondo il diritto del lavoro, infatti, timbrare il cartellino al posto del collega mina il rapporto fiduciario che c’è fra il lavoratore (quello che timbra e quello assente) e il datore di lavoro e, pertanto, può essere considerato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Si tratta di un notevole inadempimento degli obblighi di fiducia e di buona fede che il lavoratore deve avere nei confronti del datore di lavoro e che, pertanto, giustifica la non prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro per entrambi i lavoratori. Sul tema è piuttosto nutrita la giurisprudenza di legittimità, pensiamo alla pronuncia del Tribunale di Torino in data 26 luglio 2004, sentenza numero 1971 e quelle della Suprema Corte (Cass. 14507/2003, Cass. 6609/03, Cass. 41471/09).

Tuttavia, sempre secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4983 del 4.03.2014) è onere del datore di lavoro dimostrare che, al momento della timbratura, il dipendente furbetto non si trovasse all’interno dell’azienda, ma una volta che il datore è in grado di dimostrarlo può benissimo licenziare in tronco entrambi i dipendenti (quello ha timbrato e quello che era assente).

Il licenziamento disciplinare intimato quale conseguenza della timbratura da parte di un lavoratore del cartellino presenze di un collega deve essere supportato dalla prova certa dell’assenza sul luogo di lavoro del lavoratore beneficiato della timbratura. In difetto di tale prova il licenziamento sarà considerato sproporzionato e conseguentemente illegittimo.
Corte di Cassazione sez. Lav. Sentenza n. 4983/14

La condotta è rilevante anche dal punto di vista penale: sebbene non ci siano i margini per integrare la fattispecie del reato di sostituzione di persona, è configurabile l’ipotesi di reato di truffa.

(Spunto dall’Operazione Stachanov o Stakanov di Sanremo)

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