Trojan per intercettazioni

Trojan di Stato

Il DDL Orlando di riforma del processo penale è stato approvato mercoledì 14 giugno 2017. Fra le novità inserite nel codice di procedura penale, anche il c.d. Trojan di Stato, nuovo metodo per le intercettazioni che sta facendo grande scalpore nel mondo giuridico.

Non sono mancate le proteste di avvocati e di sostenitori dei diritti civili, ma c’è stato poco da fare: il testo è stato blindato dalla fiducia anche in Senato e come tale è passato senza problemi. Nonostante una disposizione simile di problemi, relativi alla privacy e ai possibili abusi, ne ponga tanti.

Cos’è un trojan ?

In breve, ecco cosa è un Trojan: si tratta di un malware (un malicius software) vale a dire un software-spia, che va ad infettare un pc o uno smartphone. Grazie al Trojan è possibile prendere da remoto il controllo del dispositivo e di conseguenza controllarne ogni attività: dalle e-mail inviate e ricevute, alle telefonate, alla cronologia della ricerca web, alle fotografie e ai i messaggi. Registrando le telefonate, è possibile che capti anche l’audio di coloro che si trovano nelle vicinanze.

Come un odierno cavallo di Troia (da qui il nome del malware) esso si inserisce in un dispositivo per seguirne, a distanza, tutte la attività senza che la persona che viene controllata se ne renda conto.

Disciplina delle intercettazioni telematiche

Disciplinare un trojan di Stato appare problematico sotto il profilo costituzionale e giuridico.

In primo luogo, sotto il profilo costituzionale, esso (trattandosi, di fatto, di una perquisizione a distanza) pone problemi di compatibilità con i diritti del soggetto. Verrebbe quindi riconosciuta per i reati più gravi, come terrorismo, pedofilia, prostituzione minorile, mafia.

In secondo luogo, un’attività di controllo portata avanti grazie al Trojan si inquadrerebbe, sotto il profilo giuridico, in diverse fattispecie: per esempio la ricerca di alcuni file sul pc di un soggetto sospettato sarebbe perquisizione; il prelievo di file è una forma di sequestro probatorio, le registrazioni audio oppure video, possono essere considerate una forma di intercettazione ambientale.

Giuridicamente, il Trojan di Stato viene equiparato alle intercettazioni. 

Ora spetta al Governo disciplinare nel dettaglio la questione, spinosa, dell’uso del Trojan di Stato come mezzo di intercettazione.

Criteri della delega sui Trojan

L’esecutivo dovrà in ogni caso rimanere nei limiti dei criteri delega fissati dal Parlamento, che sono:

  • necessaria presenza del decreto autorizzati del giudice che deve indicare perché sia necessario usare il Trojan ;
  • attivazione del microfono da remoto solo con apposito comando;
  • la registrazione audio deve essere avviata dalla polizia giudiziaria, o dal personale abilitato;
  • devono essere rispettate le disposizioni previste per le intercettazioni telefoniche;
  • le registrazioni devono essere trasferite solo al server della Procura;
  • in casi di urgenza, il PM può disporre la captazione dell’audio e del video (per i delitti di criminalità) con convalida giudiziaria entro le successive 48 ore;
  • si possono usare solamente programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti da decreto ministeriale;
  • non possono essere divulgati e resi noti i risultati di intercettazione che coinvolgano occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si sta procedendo;
  • i risultati dell’intercettazione possono essere usati come prova solamente dei reati oggetti dell’autorizzazione del giudice.

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