Vitto e alloggio della badante convivente: cosa dice il CCNL?
Il CCNL Badanti prevede che il datore di lavoro debba assicurare alla sua badante convivente sia il vitto che l’alloggio, e un’ambiente di lavoro che ne garantisca la salvaguardia dell’integrità (insieme fisica e morale), nonché la dignità e riservatezza dell’alloggio.
Come capita spesso, infatti, se la badante si occupa di una persona che ha bisogno di assistenza, spesso rimane anche a dormire e mangiare in un alloggio privato all’interno dell’abitazione della persona che assiste.
Il contratto collettivo prevede norme diverse per l’alloggio ed il vitto della badante convivente, e di chi si occupa dell’assistenza delle persone anziane. Esse hanno il diritto di abitare in loco, assieme alla persona assistita, assieme anche al vitto (che deve essere sufficiente e sano).
L’articolo 35 del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, che disciplina queste ipotesi, dice che è diritto del lavoratore domestico ricevere un’alimentazione sana e sufficiente, con ambiente di lavoro non nocivo per la sua integrità fisica e morale.
Il datore di lavoro inoltre ha dovere di fornire al lavoratore un alloggio che salvaguardia anche la sua riservatezza.
Insomma, se l’assistente famigliare vive nella casa assieme alla persona che assiste, per legge ha diritto ad avere un suo alloggio ed il cibo.
L’indennità sostitutiva del vitto e alloggio
In alternativa alla fruizione diretta di questi due diritti, il lavoratore può avere accesso alla fruizione in forma di indennità sostitutiva.
Infatti la formula di vitto e alloggio per le badanti viene spesso fornita nel caso di una persona assistita che non sia autosufficiente e che possa avere bisogno di assistenza anche nelle ore notturne; inoltre deve esserci ovviamente spazio per la badante, per la sua stanza.
Nel caso contrario, l’indennità sostitutiva è la soluzione.
Quota giornaliera dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio
Nell’ipotesi in cui la badante non ottenga vitto e alloggio, deve avere diritto ad una indennità sostitutiva (una cifra convenzionale che si calcola sulla base dei giorni lavorativi).
L’indennità sostitutiva di vitto ed alloggio prevede una quota giornaliera che ha il valore di 5,61 euro. Il valore in questione comprende 1,96 per la colazione/pranzo, 1,96 euro per la cena e altrettanti per l’alloggio.
Se la badante usufruisce del vitto in casa dell’assistito, ma non dell’alloggio, ha diritto all’indennità sostitutiva solamente per l’alloggio e viceversa.
Vitto e alloggio nel periodo di ferie e nei permessi retribuiti
Nel periodo delle ferie, dato che il lavoratore non usufruisce del cibo e dell’alloggio a casa dell’assistito, ottiene comunque l’indennità per il mese di riferimento.
Alla stregua, la badante ha diritto ad ottenere l’indennità sostituiva per i giorni in cui richiede un permesso dal lavoro, retribuito, e quindi non usufruisce di vitto e di alloggio.
E’ inclusa l’indennità nella tredicesima e tfr ?
La tredicesima deve includere anche l’indennità di vitto ed alloggio. Ugualmente nel trattamento di fine rapporto la retribuzione utile al calcolo del tfr va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio.