Per i titolari di protezione internazionale la possibilità di poter ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario che lo straniero :
– deve effettuare il versamento del contributo di € 200,00 ai sensi dell’art. 5 comma 2 ter del D. L.vo n. 286/1998 (che non è stato modificato dal suddetto D.L.vo e che espressamente individua le categorie di stranieri esentati da tale onere);
– deve essere presente sul territorio nazionale da almeno cinque anni e il computo di tale periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale;
– deve dimostrare di possedere un reddito il cui importo non può essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– non deve sostenere il test di lingua italiana;
– non deve documentare l’idoneità alloggiativa, ma deve comunque indicare un luogo di residenza ai sensi dell’art. 16 co. 2 D.P.R. 394/1999.


Ritardo nel rilascio del permesso soggiorno
Ufficio Immigrazione Questura Imperia, appuntamenti permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno per residenza elettiva
Che significa permesso di soggiorno in trattazione
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