Con il permesso di soggiorno richiesta asilo politico posso lavorare ?
Con il Permesso per richiesta asilo politico o rifugiato si può lavorare
Richiedenti asilo e lavoro: cosa bisogna sapere
Diverse persone straniere giunte in Italia e che hanno fatto richiesta di asilo si chiedono se, alla loro condizione, sia concesso o meno lavorare.
Anche i datori di lavoro spesso si fanno la stessa domanda:
Posso assumere un richiedente asilo che è in attesa del permesso di soggiorno?
La risposta va cercata ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede che ai richiedenti asilo venga rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi per soggiornare sul territorio nazionale, rinnovabile.
Il permesso di soggiorno, ai sensi della stessa norma, consente al richiedente asilo di poter svolgere attività lavorativa, purché siano decorsi 60 giorni dal momento in cui ha fatto domanda, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del citato decreto legislativo.
Quindi la risposta alla domanda è positiva: un richiedente asilo può svolgere attività lavorativa in Italia, trascorsi 60 giorni dal momento in cui ha presentato la domanda.
Lo stesso vale per un richiedente asilo che abbia un permesso di soggiorno in attesa dell’asilo politico, anche se scaduto, purché abbia prontamente chiesto il rinnovo: anche in questo caso il richiedente asilo deve lavorare però dopo aver atteso 60 giorni dalla data di richiesta.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158) (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)
Articolo 4 Documentazione
1. Al richiedente e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell’articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L’attestato non certifica l’identita’ del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L’accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.
Che cosa succede, invece, se poi la domanda di asilo e permesso di soggiorno viene rifiutata?
Cosa accade in questo caso al rapporto lavorativo che si fosse eventualmente già instaurato?
In questo caso lo straniero che impugna il provvedimento amministrativo di rigetto (e viene concessa la sospensione) è comunque considerato soggiornante in maniera lecita, sempre che non ci si trovi in quei casi, previsti dall’art. 35 bis comma 4 o) del D. Lgs. 25 del 2008, in cui il provvedimento di rigetto è stato sospeso in maniera automatica senza che vi sia una specifica domanda del richiedente asilo.
In questo caso quindi può continuare a lavorare con il ricorso già presentato e sospeso.
Sintesi a cura dello Studio legale
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