Tratta delle persone 601 codice penale

Traffico di esseri umani

Il tema della tratta di esseri umani, per quanto possa sembrare lontano dall’esperienza odierna – richiamando subito alla mente la tratta degli schiavi – in realtà è un fenomeno ancora purtroppo molto diffuso, e non solamente nei Paesi più poveri o con gravi squilibri economico-sociali.

Anche alcuni fenomeni migratori, sotto certi punti di vista, possono avvicinarsi alle caratteristiche dell’argomento in questione.

Il fenomeno della tratta di persone è uno dei più gravi a livello transnazionale, secondo alcune stime – necessariamente imprecise – la cifra di persone che subiscono questo trattamento si avvicina a quella di 250 milioni: numeri impressionanti, che fanno riflettere sulla presenza della schiavitù nel mondo di oggi.

Si tratta di un reato, punito nella maggior parte dei Paesi del mondo, che frutta un quantitativo enorme di denaro ad associazioni criminali di vario tipo.

Dal punto di vista della nazione italiana, la tratta di persone è punita da un articolo ad hoc del codice penale, il 601.

La tratta di persone nel codice penale italiano : l’articolo 601 cp

L’articolo 601 del codice penale, rubricato “Tratta di persone” dice che “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età (…)”.

La norma in questione è posta a tutela della libertà e della dignità della persona umana (intesa come individuo) anche se non manca chi ha inteso questa fattispecie come a tutela della generica libertà dell’uomo.

Si può notare come sussista un aggravante se la commissione del reato coinvolge persone minorenni.

La cassazione penale sulla tratta delle persone

Secondo la giurisprudenza in materia (Cassazione numero 40045 del 2010) al fine della configurazione del reato non è necessario che la persona sia già in stato di schiavitù.

Si ravvisa il reato in questione anche se la persona venga attratta con inganno in Italia, e quindi vi giunga “liberamente” (viene subito in mente il fenomeno della prostituzione, in relazione alle giovani ragazze africane o dell’Est Europa condotte in Italia sulla falsa prospettiva di un lavoro per poi essere sfruttate sulla strada).

Dal punto di vista invece della relazione fra l’articolo 601 e l’immigrazione, secondo la Cassazione (numero 20740 del 2010) il reato in questione si configura in relazione a chi permette l’ingresso nel territorio nazionale ad un extracomunitario, se questo ingresso è preordinato al compimento della tratta di persone (salvo che il reato integri quello di delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino).

Infine, un’importante pronuncia della Cassazione, la numero 23368 del 2008, ha specificato che ai fini della configurazione del reato di tratta di persone (art. 601 comma primo del codice penale) non è necessario che si configuri anche il reato di riduzione in schiavitù: l’intento di portare in Italia persone per commettere tale reato infatti configura già il reato, non importa che la finalità del criminale si realizzi o meno.

Il tema della tratta di persone, alla luce del diritto comunitario, ha subito ulteriori modifiche

La disciplina italiana ha recepito infatti la Direttiva 2011/36/EU che ha inteso tutelare maggiormente le vittime più fragili del traffico di esseri umani, come minorenni (specie se non accompagnati), genitori singoli con figli minori, persone con disturbi mentali e persone che hanno subito stupri e forme di violenza fisica, mentale, sessuale, andando a modificare l’articolo 600 del Codice Penale sulla “Riduzione o mantenimento in schiavitù”.

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