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Ucraina permesso di soggiorno temporanei in Italia validi fino al 31 dicembre 2023

avvocato Angelo Massaro 1 26

I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, che erano stati rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea del 4 marzo 2022, «conservano la validità per sei mesi».

Saranno revocati unicamente nel caso in cui il Consiglio decida lo stop alla protezione temporanea.

L’UE dà il via alla protezione temporanea per i rifugiati ucraini: la direttiva viene applicata per la prima volta

Alla fine è stato raggiunto all’unanimità l’accordo tra i ventisette Paesi dell’Unione Europea che dà il via libera per la prima volta alla direttiva di protezione temporanea, di cui potranno beneficiare i cittadini ucraini in fuga dal proprio paese in seguito all’invasione russa.

Un’unanimità purtroppo non scontata, che ha avuto bisogno di mediazioni e accordi su alcuni punti per fare in modo che tutti gli Stati potessero votarla (compresi quelli di Visegrad).

In particolare sono stati inseriti alcuni punti che limitano la protezione temporanea ai cittadini in Ucraina ma non ucraini, specialmente la dicitura relativa alla “residenza stabile”. In breve, tutti gli stranieri stabilmente residenti in Ucraina verranno considerate rifugiate per tutta la durata della protezione temporanea, in modo tale da poter circolare liberamente in Europa e godere di assistenza.

La soluzione scelta dall’UE è stata quella di affiancare alla direttiva di protezione temporanea una normativa nazionale, che permette ad ogni Paese di stabilire la tipologia di assistenza da fornire (a patto che non contrasti con la normativa europea). Inoltre, come accennato, chi si trovava “temporaneamente” in Ucraina (ad esempio coloro in possesso di permessi di studio o breve durata) non potranno godere dello status di protezione temporanea.

Tuttavia alcuni Paesi – come ad esempio l’Ungheria – si stanno comunque organizzando per consentire l’ingresso a cittadini di Paesi terzi che studiavano o lavoravano in Ucraina, per poi aiutarli nel rientrare nei propri Paesi di origine.

Dopo la decisione ufficiale del Consiglio, per attivare la misura sul territorio nazionale sarà necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, in cui dovranno essere precisate le condizioni generali per la concessione della “protezione temporanea“.

La circolare sul permesso di soggiorno per i profughi ucraini

La situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe, ha reso necessaria l’adozione di misure di protezione temporanea atte a fronteggiare lo stato di emergenza, così come stabilito nella Decisone esecutiva del Consiglio (UE) 2022/382 del 4 marzo u.s.

Nelle more della predisposizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che renda possibile l’adozione di misure straordinarie di accoglienza e disciplini la tipologia di permesso per protezione temporanea di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998 e succ. mod., si è provveduto ad implementare la piattaforma informatica Stranieri Web, per l’acquisizione e la trattazione delle nuove istanze di protezione temporanea.

Pertanto, a partire da venerdì 11 marzo p.v., tutte le Questure potranno effettuare la sola acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l’istruttoria fino alla fase di verifica della pratica.

L’autorizzazione e quindi la successiva stampa e consegna del titolo dovrà essere posticipata fino alla pubblicazione del D.P.C.M. al fine di adeguare il procedimento alle indicazioni ivi contenute.

Le istanze dovranno essere accettate direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, prive dell’imposta di bollo e mediante l’utilizzo degli applicativi informatici in uso.

L’operatore dello sportello procederà alla stampa del mod. 209 la cui ricevuta, corredata di foto e codice fiscale, dovrà essere rilasciata al richiedente anche ai fini di poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.

Al riguardo, sono già stati eseguiti una serie di interventi tecnici alle piattaforme informatiche volti ad assicurare l’istruttoria delle istanze e la stampa del titolo di soggiorno che, salvo modifiche, dovrà essere rilasciato a titolo gratuito, in formato elettronico conforme al Regolamento CE n. 1030/2002 e successive modificazioni.

Si precisa che tale tipologia di soggiorno sarà di durata annuale a decorrere dal 4 marzo 2022 e la validità dello stesso, non potrà superare la data 4 marzo 2023.

Permesso di soggiorno ex art. 20 TUI PROT. TEMPORANEA EMERG. UCRAINA

A tal proposito, è stato creato un nuovo motivo di soggiorno recante la dicitura «PROT. TEMPORANEA ART.20 TUI EMERG. UCRAINA», visibile agli operatori della Questura preposti alla trattazione della pratica ed il motivo di stampa «PROT. TEMPORANEA EMERG. UCRAINA».

Nell’area delle News del portale Stranieri Web è disponibile il manuale operativo concernente la gestione delle pratiche “Emergenza Ucraina”.

In attesa della pubblicazione del D.P.C.M., che definisca quali categorie di persone rientrino nelle misure di protezione temporanea, si fa presente che la richiesta di tale tipologia di soggiorno, per il momento, è riservata ai soli:

  • Cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

che sono sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare.

Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale), gli stessi devono essere considerati quali “minori stranieri non accompagnati” e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini della attivazione del procedimento per la nomina del tutore.

Al fine di rendere possibile il tracciamento di tutte le istanze di permesso di soggiorno presentate ex art. 20 TUI, ivi comprese quelle presentate a favore di minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina, gli operatori in servizio presso gli Uffici Immigrazione, all’atto della ricezione della pratica, dovranno selezionare il tasto “emergenza ucraina” (attiva) sul portale StranieriWeb.

Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni, si confermano le vigenti disposizioni normative in materia di richiesta della protezione internazionale e speciale ex articolo 19 comma 1.2 TUI.

Ucraina, superato il milione di profughi

La direttiva di protezione temporanea, utilizzata per la prima volta dall’UE, si è resa necessaria per far fronte al massiccio esodo dall’Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia.

Stando ai dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), i profughi dall’Ucraina hanno già abbondantemente superato il milione, con la stima destinata a crescere nei prossimi giorni.

La maggior parte dei rifugiati ucraini è stata accolta in Polonia, con Ungheria, Moldavia, Romania e Slovacchia a seguire.

Anche l’Italia è pronta a fare la sua parte. Nel nostro Paese sono già arrivati circa 10.000 cittadini ucraini ed è stato decretato lo stato d’emergenza per l’accoglienza dei rifugiati, attivando anche corridoi speciali per i minori orfani. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha sottolineato come l’Italia sia “abituata a gestire situazioni emergenziali”.

Permesso soggiorno protezione temporanea, cos’è e come funziona?

Prevista dalla Direttiva 2001/55/Ce, la protezione temporanea è un dispositivo eccezionale che garantisce protezione a tutti coloro che non possono fare rientro nel loro Paese per guerre, violenze o violazioni dei diritti umani.

Come detto, l’Unione Europea decide di applicarla per la prima volta da quando è stata istituita – nel 2001, all’indomani delle guerre jugoslave – in modo tale da garantire una tutela immediata e transitoria ai profughi, assicurando anche il massimo equilibrio negli sforzi dei vari Stati membri che sono chiamati ad accogliere le persone in fuga.

Grazie all’applicazione della direttiva di protezione temporanea, i rifugiati ucraini avranno diritto ad un permesso di soggiorno immediato, della durata di un anno, che consentirà loro anche di lavorare.

Per i non ucraini, invece, la loro posizione verrà esaminata dallo Stato che sarà chiamato a valutare la loro richiesta: potrebbero godere di protezione temporanea oppure di protezione nazionale, o ancora di rimpatrio in caso di non diritto all’asilo. Come già accennato, quest’ultima soluzione è certa per i cittadini non ucraini – lavoratori e studenti – che hanno un permesso di soggiorno di durata temporanea.

La possibilità di proroga della protezione è di un massimo di due anni. Tuttavia, nel caso accerti che per gli sfollati è possibile fare rientro nel loro Paese in assoluta sicurezza e stabilità prima della scadenza della protezione temporanea, si procederebbe anzitempo al rientro degli stessi.

Chiaramente, la protezione temporanea può non essere applicata a coloro che sono sospettati di una serie di crimini, come ad esempio i crimini di guerra o contro la pace, crimini contro l’umanità e reati gravi di natura non politica.

Non possono inoltre accedere alla protezione temporanea gli individui riconosciuti responsabili di azioni contrarie alla finalità e ai principi delle Nazioni Unite; inoltre, la misura non viene applicata a coloro che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Con il permesso di soggiorno garantito dalla protezione temporanea, oltre al diritto di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma i rifugiati possono anche godere del diritto ad ottenere l’aiuto necessario in termini di assistenza sociale e il diritto ad avere un’abitazione adeguata; inoltre, per i cittadini di età inferiore ai 18 anni, persiste il diritto di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro.

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    1 Comment

    1 Comment

    1. avvocatomassa01 ha detto:

      Buon giorno avvocato, io ho diritto chiedere il permesso di soggiorno per asilo politico, se ho paura di tornare?! Sono ucraina. Grazie.

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