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Elenco Paesi sicuri nella protezione internazionale

avvocato Angelo Massaro 197

Protezione internazionale: aggiornato l’elenco dei Paesi sicuri con il DL 158/2024

L’elenco sarà aggiornato con atti di legge, mentre il governo monitorerà la situazione nei Paesi inclusi. Introdotte anche nuove regole sui ricorsi. Leggi l’articolo completo.

Il Decreto Legge n. 158 del 23 ottobre 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sottoposto all’esame delle Camere per la conversione in legge.

Questo provvedimento introduce novità significative nella gestione delle domande di protezione internazionale, stabilendo un nuovo elenco di “Paesi sicuri” e modificando le modalità di presentazione dei ricorsi per i richiedenti asilo.

Quali Paesi sono identificati come sicuri secondo il decreto legge

Nello specifico, il decreto identifica come Paesi di origine sicuri Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Questo elenco, che fino a oggi veniva stabilito tramite decreto ministeriale dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comporta alcune differenze procedurali per i cittadini provenienti da questi Paesi, le cui richieste di protezione internazionale saranno oggetto di un esame accelerato rispetto a quelle provenienti da Paesi non inclusi nella lista.

Aggiornamento periodico dei Paesi Sicuri

Inoltre, il DL 158 introduce specifiche semplificazioni e restrizioni per tali domande, allo scopo di rendere il processo più efficiente e rapido.

Per garantire che l’elenco sia aggiornato e rappresenti la situazione internazionale, il decreto prevede che venga rivisitazione periodica attraverso atti aventi forza di legge, che saranno notificati alla Commissione Europea.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, il governo si impegnerà a redigere una relazione dettagliata sulla situazione politica e sociale nei Paesi già inseriti nell’elenco e su quelli che potrebbero essere inclusi in futuro.

Tale relazione sarà poi presentata alle commissioni parlamentari competenti, offrendo una panoramica completa e aggiornata che consentirà di valutare l’opportunità di mantenere o modificare l’elenco dei Paesi sicuri.

La tutela giurisdizionale attraverso la sospensione per gravi e circostanziate ragioni

Il Decreto-Legge n. 158 interviene anche in maniera significativa sulle norme che regolano la fase giurisdizionale per i richiedenti asilo. In base alle nuove disposizioni, quando un richiedente asilo presenta ricorso contro una decisione di rigetto emessa dalla Commissione territoriale, l’impugnazione non sospenderà automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento, come avveniva invece in precedenza.

Tuttavia, il richiedente avrà facoltà di presentare un’istanza di sospensione al giudice, che potrà accogliere tale richiesta in presenza di “gravi e circostanziate ragioni”, espresse tramite un decreto motivato.

Questa misura mira a evitare abusi del ricorso, pur mantenendo aperta la possibilità di esaminare situazioni particolarmente delicate o urgenti.

Il reclamo

In aggiunta, il decreto introduce modifiche ai termini procedurali e consente il ricorso alla corte d’appello per contestare una decisione del tribunale riguardante l’istanza di sospensione.

Questa nuova possibilità di reclamo rappresenta un ulteriore strumento di garanzia per i richiedenti asilo, assicurando che il procedimento sia equo e che le istanze vengano analizzate in modo accurato e tempestivo, nel rispetto delle normative e delle condizioni specifiche di ciascun caso.

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