Il CCNL domestici dispone che che la badante convivente ex art.36 CCNL COLF e BADANTI dispone di un “alloggio di servizio” . Che è una stanza.
“Art. 36 Vitto e alloggio
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38″.
L’alloggio di servizio in utilizzo non è un diritto reale di godimento e di sfruttamento come una locazione o un usufrutto o un comodato d uso gratuito e pertanto la badante. Non può ricevere amiche o terzi ( salvo il permesso scritto del datore di lavoro e sopratutto del proprietario di casa).
Diverso discorso se la badante è convivente e anche residente. In questo caso può ricevere ( ma nella sua stanza ). Occorre essere prudenti e astenersi dal ricevere Terzi .
In caso di Malore di ospiti terzi il danneggiamento di cose da di terzi comporta che la badante è in ogni caso responsabile. Serve sempre il consenso (meglio scritto) del proprietario di casa onde evitare la violazione di domicilio altrui.
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