Eredi di un debitore: l’agenzia delle entrate può avanzare pretese per i debiti del genitore ?
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Secondo l’ordinamento italiano i debiti contratti da un soggetto morto ricadono sugli eredi, a meno che non abbiano rifiutato l’eredità.
La qual cosa vale anche per i debiti fiscali contratti con l’agenzia delle entrate Riscossione.
In tal senso dunque è doveroso effettuare delle precisazioni, di ipotetiche esclusioni e limitazioni che coinvolgono i parenti del de cuius dinanzi ai debiti ereditati.
L’approccio della legge sui debiti ereditati
Come già precedente anticipato, per l’ordinamento italiano gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Laddove in solido vuol dire che il creditore può richiedere il versamento dell’intera somma dovuta anche ad un solo erede (il quale a sua volta si rivale nei riguardi degli altri coeredi).
C’è comunque da dire che le sanzioni non vengono ereditare.
Per cui, se nella cartella di riscossione ci sono due voci di pagamento, una a titolo d’imposta l’altra a titolo di sanzione, quest’ultima non deve essere versata dagli eredi.
Per vedere decurtate le sanzioni delle cartelle esattoriali dunque si deve effettuare una istanza in autotelai da inviare all’ente di Riscossione e a quello titolare del credito.
Apriamo e chiudiamo una parentesi su questa istanza in autotutela
Essa non interrompe i termini di impugnazione della cartella dinanzi al giudice (termini che a seconda della tipologia variano).
Se infatti scadono i termini, la cartella diventa definitiva (si “solidifica”) e non resta altro che versare la somma dovuta.
Cosa accade dinanzi alla rateazione delle sanzioni
Rimanendo in tema di sanzioni, gli eredi non rispondono nemmeno dell’impegno di rateazione non concluso fissato dal de cuius prima di morire per estinguere il suo debito.
Viceversa invece rispondono delle sanzioni dovute per le rate non versate nei termini stabiliti a seguito della morte del congiunto.
Stesso discorso vale anche dinanzi alle situazione inerenti ai ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni.
La notificazione della cartella agli eredi
Le regole in merito ai debiti fiscali sono ben precise. Gli eredi possono dunque evitare di pagare la cartella se ci sono difetti di notifica.
Questo vuol dire ad esempio che dopo la morte del de cuius, se la cartella viene notificata a nome del defunto, essa risulta nulla. Per essere valida deve invece essere già notificata a nome degli eredi.
Resta comunque il fatto che dal momento della notifica gli eredi possono informare l’agenzia delle entrare della morte del reale di contribuente. In tal senso, da trenta giorni dalla comunicazione effettuata la notifica della cartella deve avvenire sempre nei riguardi degli eredi.
Occorre però avvertire il potenziale contribuente che se decidesse di impugnare la cartella, sta automaticamente riconoscendo di averne avuto conoscenza, per cui se inizialmente esisteva il vizio, quest’ultimo si sana.
La sola alternativa è di aspettare il decorso degli eventi: qualora dunque l’agenzia delle entrate dovesse notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.
I termini di prescrizione sono importanti ai fini del pagamento della cartella. Se infatti i debiti risalgono ad un determinato periodo, potrebbero ormai essere scaduti e dunque non obbligano gli eredi a pagare.
Evitare l’eredità dei debiti tributari del defunto
Gli eredi rispondono dei debiti solo dinanzi l’accettazione dell’eredità. Se infatti si dovesse esperire rinuncia, i debiti non si trasmettono.
Quindi prima di entrare nell’asse ereditario del de cuius bisogna verificare la sua situazione debitoria.
In tal senso basta recarsi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, richiedere un estratto di ruolo, così da stabilire quali sono le eventuali pendenze insolute.
Dal momento che la rinuncia ha effetto retroattivo, essa può essere esperita anche dopo che gli eredi abbiano ricevuto la cartella esattoriale. L’importanza è che non siano trascorsi 10 anni dalla morte.
Se tuttavia gli eredi hanno sono in possesso dei beni del defunto, i termini per la rinuncia sono molto più ristretti.
Un ulteriore modo per restringere la potata debitoria è quella di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Anche in tal caso la strada si può seguire entro 10 anni, mentre se l’erede già è in possesso dei beni deve effettuare l’inventario entro tre mesi.
Nei 40 giorni dopo si deve comunicare l’accettazione con beneficio di inventario. In questo modo gli eventuali creditori, quindi anche l’agenzia delle entrate, possono aggredire solo i beni ottenuti in eredità e non anche quello personali, dinanzi ai debiti del de cuius.