Nuovi limiti al pignoramento del conto corrente

Tra le novità introdotte dalla recente riforma del Codice di Procedura Civile, entrata in vigore lo scorso 27 giugno 2015, in seguito all’approvazione del D.L. n. 83/2015, troviamo l’introduzione di nuovi limiti al pignoramento presso terzi.

La riforma modifica la normativa precedente per quanto riguarda il pignoramento dei crediti presso gli istituti di credito, nel caso si effettui il pignoramento in un conto corrente nel quale viene accreditato lo stipendio o la pensione.

L’ordinamento italiano prevede infatti che non si possa provvedere al pignoramento di stipendio o pensione per importi superiori al quinto degli stessi, qualora si effettui il pignoramento presso l’INPS o presso il datore di lavoro.

Nel caso però si effettui il pignoramento presso somme in giacenza su un istituto di credito, come nel pignoramento di conto corrente, questo poteva venire pignorato per l’intero credito in esso contenuto, senza tenere in conto che tale credito derivasse da pensione o stipendio.

In questo modo, possiamo dire, si aggirava il limite del quinto dello stipendio o della pensione, e si poteva giungere a pignorare anche tutto lo stipendio o la pensione.

Ebbene la recente riforma è intervenuta proprio su questo punto, modificando l’articolo 546 c.p.c e stabilendo che, qualora nel conto corrente vengano accreditati stipendio o pensione, non si potrà più provvedere al pignoramento dell’intero saldo di conto ma che si dovrà rispettare il limite del quinto dello stipendio o della pensione, qualora l’accredito degli stessi avvenga dopo il pignoramento o contestualmente allo stesso.

Le somme giacenti nel conto corrente al momento del pignoramento, invece, potranno essere pignorate solamente per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari ad € 448,51 mensili per il 2015.

Ne consegue dunque che tutti i pignoramenti presso terzi già effettuati e che non rispettino i nuovi limiti sopra riportati diventano inefficaci: ciò significa che il debitore pignorato, giureconsulto, potrà richiedere agli istituti di credito lo svincolo delle somme pignorate, tornando così nella disponibilità di quelle somme di denaro.

Ovviamente si dovrà dimostrare la provenienza delle somme depositate nel conto corrente, che dovranno derivare da pensioni o stipendi: a tal fine si potranno, per esempio utilizzare le risultanze degli estratti conto bancari.

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    Mi è stato pignorato il conto corrente postale, sul quale confluisce il mio stipendio da dipendente, la comunicazione da parte di Poste mi è giunta il giorno prima dell’accredito dello stipendio del mese 2015, di conseguenza non mi è stato possibile ritirare la somma percepita. Come posso richiedere lo sblocco di tale somma, in virtù delle nuove disposizioni legislative? Devo avvalermi di un legale? o posso fare richiesta personalmente? In attesa di una sua gradita risposta, le porgo cordiali saluti

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