Precetto su cambiale

Si definisce precetto su cambiale un atto che viene redatto e sottoscritto dal creditore in possesso di una cambiale protestata : per mezzo di questo atto il creditore intima al debitore di provvedere al saldo di quanto lui spettante in base al titolo di credito che possiede nel termine massimo di 10 giorni.

L’atto di precetto su cambiale non contiene solamente la richiesta di pagamento del credito dovuto: nello stesso vi sarà anche l’avviso che in caso di mancato adempimento il creditore provvederà alla esecuzione forzata, sui beni mobili o immobili del creditore. Siamo dunque alla presenza di quello che possiamo ben definire quale il primo passo del procedimento esecutivo.

Quanto alla forma, è necessario possieda la forma scritta e che venga notificato al debitore per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure anche a mano, purché il debitore ne rilasci una ricevuta.

Nel caso il creditore sia una persona fisica, l’atto di precetto su cambiale andrà firmato dal creditore stesso, diversamente, nel caso di entità giuridiche, andrà sottoscritto dal legale rappresentante. È anche possibile l’atto di precetto su cambiale venga sottoscritto da un avvocato, purché in possesso di apposito mandato.

Non è dunque necessaria la presenza di un giureconsulto , per redigere tale atto, trattandosi di un atto che può essere redatto dal creditore stesso, come indicato, ma, se lo si considera nell’ottica di primo passo del procedimento esecutivo, si comprende che è opportuno comunque rivolgersi ad un legale, affinché questi possa poi seguire anche i successivi passi, fino alla soddisfazione completa delle ragioni del creditore.

Il debitore, a sua volta, non è detto debba subire passivamente l’atto di precetto su cambiale: nel caso il mancato pagamento sia dovuto a delle specifiche motivazioni, il debitore risponderà a tale atto indicando le stesse ragioni in virtù delle quali non ha effettuato il pagamento, nel termine massimo di 10 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o verbalmente, se la notifica avviene a mano.

recupero crediti

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Una volta decorso inutilmente il termine di 10 giorni, il creditore, in possesso di titolo cambiario protestato, ha il diritto di rivolgersi ad un ufficiale giudiziario al fine di ottenere il pignoramento dei beni del debitore fino al controvalore del credito non pagato, maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di protesto e delle spese sostenute.

Ha inizio così la vera e propria procedura esecutiva, che proseguirà con una nuova esortazione ad adempiere, successiva al pignoramento, e successivamente darà adito ad un procedimento giudiziale di fronte al giudice delle esecuzioni, laddove il debitore potrà far valere le proprie ragioni che hanno generato il mancato pagamento oppure adempiere alle proprie obbligazioni, chiedendo, del caso, una rateizzazione.

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