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Avvocato per separazione consensuale ad Imperia

avvocato Angelo Massaro 21

La separazione consensuale dopo la riforma Cartabia: che cosa cambia? 

L’avvento della riforma Cartabia ha comportato modifiche impattanti per diversi istituti del diritto di famiglia, inclusa la separazione consensuale.

La disciplina della separazione consensuale è cambiata notevolmente: più in generale, per quanto riguarda il diritto di famiglia, è stato introdotto un nuovo rito per il processo ed è stata riformata anche la disciplina per la separazione consensuale, che ora prevede alcuni elementi di novità. Vediamo assieme quali sono.

Le novità della separazione consensuale post riforma

La prima modifica della riforma Cartabia è l’introduzione dell’art. 473 bis del codice di procedura civile, che disciplina la separazione consensuale e il divorzio consensuale.

Atto introduttivo della causa è il ricorso, e l’applicazione si ha nel caso di richiesta di separazione consensuale congiunta (da parte quindi di tutti e due i coniugi) e nelle richieste congiunte di divorzio, nonché di scioglimento dell’unione civile.

La disciplina si estende anche all’ipotesi di richiesta congiunta di regolamentazione dell’esercizio di responsabilità genitoriale (solamente per i figli nati fuori dal matrimonio) e per tutte le richieste, sempre congiunte, di modifiche agli accordi citati.

Quale è il tribunale competente, per la richiesta di separazione consensuale post riforma?

L’articolo chiarisce anche questo punto: il tribunale competente per la richiesta è quello del luogo di residenza o domicilio di una delle due parti (spesso i coniugi hanno la residenza in comune, e questo rende facile individuare l tribunale competente).

Entrambe le parti, ai sensi dell’articolo citato, devono sottoscrivere il ricorso in caso di separazione consensuale: questa è una novità propria della riforma, per cui prima di suddetta riforma erano spesso gli avvocati delle parti a depositare il ricorso, mentre ora è necessario che tutte e due le parti presentino il ricorso sottoscritto da entrambe.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto del ricorso per la separazione consensuale, esso deve contenere una serie di elementi e di documenti allegati, sempre citati nel nuovo art. 473 bis 51 del codice, ovvero:

  • condizioni riguardanti i rapporti economici e gli eventuali figli;
  • le indicazioni sulle disponibilità, in termini di reddito e patrimonio, dei coniugi;
  • le indicazioni che sono previste dall’art. 473 bis 12 comma 1 ai numeri 1, 2, 3 4 5 e secondo comma del c.p.c.;
  • l’indicazione dell’ufficio giudiziario al quale si rivolge la domanda;
  • nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, residenza (o domicilio), codice fiscale dell’attore e del convenuto, e dei figli (solo se minori o se maggiorenni non autosufficienti economicamente o disabili);
  • generalità del procuratore e indicazione della procura;
  • indicazione dei fatti ed elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e delle conclusioni;
  • dichiarazioni dei redditi dei coniugi dei 3 anni precedenti;
  • indicazione dei documenti che indicano di quali diritti reali su beni mobili registrati/immobili si gode, nonché l’eventuale titolarità delle quote sociali;
  • estratti conto bancari finanziari dei tre anni precedenti;
  • se presenti figli minori, il piano genitoriale ovvero le modalità con le quali i due coniugi vogliono regolare, in seguito a separazione o divorzio, le attività dei minori, la loro educazione, le frequentazioni, le vacanze e via dicendo;
  • la eventuale regolamentazione dei rapporti patrimoniali (divisione dei beni, trasferimenti di immobili, quote o azioni e via dicendo); questa è una vera novità della riforma che permette alle parti, sempre che lo vogliano, di regolamentare i loro rapporti patrimoniali;
  • se le parti vogliono evitare l’udienza e di comparire personalmente, possono optare per la trattazione scritta, ma solo indicandolo in sede di ricorso e specificando che non hanno intenzione di procedere alla conciliazione.

Udienza e procedimento: cosa cambia?

Cosa cambia per quanto riguarda l’udienza ed il procedimento di separazione consensuale in seguito alla riforma? Il già citato articolo 473 bis 51 c.p.c. prevede che, ricevuto il ricorso congiunto per la separazione consensuale, il Tribunale adito fissi udienza per la comparizione delle parti di fronte al giudice (ovviamente sempre che le parti non abbiano espressamente richiesto in sede di ricorso la trattazione scritta).

Gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero entro 3 giorni prima la data dell’udienza, per consentirgli di esprimere il suo parere.

Il giudice in udienza deve accertarsi della mancata volontà di riconciliarsi per le parti, e in questo caso, rimette la causa in decisione. Il figlio minore è obbligatoriamente ascoltato, se ha compiuto 12 anni, solo nelle cause di contenzioso: non quindi per la separazione consensuale, per le quali il giudice non ha obbligo di audizione del minore.

Il collegio, a questo punto, procede alla separazione con sentenza e prende atto degli accordi fra le parti: ma ovviamente, vi è sempre la libertà per il Tribunale di ritenere che gli accordi non siano confacenti per gli interessi dei figli, nel quale caso si invitano i coniugi a procedere alla loro modifica (con rigetto della richiesta se non procedono in questo senso).

Il Tribunale nomina il relatore laddove i coniugi abbiano fatto richiesta di modifica degli accordi già presentati: il relatore ricevere il parare del pubblico ministero e riferisce in camera di consiglio.

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