La conversione della patente rumena in Italia: procedure e requisiti aggiornati
In Italia, la comunità rumena rappresenta la più numerosa tra quelle straniere, con oltre un milione di residenti. Questo dato riflette un legame profondo e consolidato tra i due Paesi, ma pone anche una serie di questioni pratiche e burocratiche che coinvolgono la quotidianità di molti cittadini rumeni. Tra queste, un tema di grande rilevanza è la conversione della patente di guida rumena in patente italiana.
Il contesto normativo: chi deve richiedere la conversione
Dal 2007, anno di ingresso della Romania nell’Unione Europea, le procedure amministrative relative al riconoscimento delle patenti di guida tra i due Paesi sono state semplificate. I cittadini rumeni possono liberamente circolare in Italia con la loro patente senza alcuna limitazione.
Tuttavia, la conversione diventa obbligatoria in situazioni specifiche, come la scadenza del documento, il suo deterioramento, smarrimento o furto. Inoltre, per le patenti che non prevedono una scadenza o che hanno una validità superiore a quella stabilita dalle normative europee, la conversione deve essere effettuata entro due anni dall’acquisizione della residenza in Italia.
Dal momento che la procedura per la conversione della patente rumena in patente italiana riflette l’impegno delle autorità italiane nel garantire un equilibrio tra semplificazione amministrativa e rispetto delle normative europee, è importante conoscere i requisiti, i tempi e i documenti necessari rappresenta un passo fondamentale per evitare complicazioni e garantirsi la possibilità di circolare liberamente sul territorio italiano in piena conformità con la legge.
Per cui, va sottolineato che, anche in assenza di un obbligo immediato, la conversione può essere richiesta anticipatamente, permettendo al titolare di uniformarsi alle normative italiane prima della scadenza del documento.
La procedura di conversione
La richiesta di conversione della patente rumena deve essere presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Questa operazione può essere effettuata direttamente dall’interessato, tramite delega a un terzo, oppure affidandosi a un’autoscuola o a un’agenzia di pratiche auto, sostenendo i relativi costi di servizio.
Tra i documenti necessari per la pratica figurano il modello di domanda TT2112, due attestazioni di pagamento effettuate tramite PagoPA, una fotografia autenticata, il certificato medico (ove richiesto), la patente rumena in originale e fotocopia, un documento di riconoscimento e il codice fiscale. È fondamentale che la documentazione sia completa e aggiornata per evitare ritardi nell’elaborazione della richiesta.
Le novità introdotte dal 2020 sugli attestati di autenticità
Un’importante semplificazione normativa è stata introdotta nel giugno 2020. Da allora, i cittadini rumeni residenti in Italia non sono più tenuti a presentare l’attestato di autenticità della patente, che in passato veniva richiesto dagli uffici della Motorizzazione. Questo cambiamento, frutto di una circolare specifica, ha eliminato un passaggio spesso oneroso e complesso, rendendo la procedura più agevole.
Tuttavia, in alcuni casi particolari, potrebbe essere necessaria una traduzione ufficiale della patente rumena. Questa può essere effettuata presso il consolato rumeno o da un traduttore certificato, senza costi aggiuntivi per le tasse consolari.
Le limitazioni alla conversione
Non tutte le patenti possono essere convertite in documenti italiani. Le patenti rilasciate a seguito di una conversione effettuata per documenti originari emessi da Stati extracomunitari con cui l’Italia non ha accordi di reciprocità non sono valide per il riconoscimento in Italia.
Questa norma, sancita dall’articolo 136 del Codice della Strada, garantisce che solo le patenti conformi agli standard internazionali possano essere convertite.
Casi particolari: cittadini extracomunitari (quindi non Rumeni)
Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia che possiedono una patente, la conversione richiede documentazione aggiuntiva, come il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
In alternativa, può essere presentata la ricevuta postale che attesti la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.
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