L’impignorabilità degli animali domestici
Non pignorabilità degli animali domestici
Per molti il proprio animale domestico è un membro della famiglia a tutti gli effetti : l’affetto incondizionato, l’amore che possono offrire non può essere scambiato per nulla al mondo né quantificato economicamente.
Non è un caso che la legge negli ultimi anni stia puntando sempre più alla tutela dei diritti degli amici pelosi che rallegrano le famiglie degli italiani, come quella che prevede la nullità delle eventuali clausole dei regolamenti condominiali che impediscano ai condomini di avere un animale domestico in casa.
Ora nella legge di stabilità del 2016 approvata il 22 dicembre scorso, diviene legge una ulteriore tutela nei confronti degli animali e di chi li ama.
La modifica all’art. 514 della Legge di Stabilità
“La civiltà di un popolo si misura nella misura in cui esso tratta gli animali“.
Si tratta di una delle frasi più celebri di uno degli uomini più grandi che abbiano messo piede sulla terra, Mahatma Gandhi, e dallo scorso 22 dicembre possiamo dire che l’Italia è finalmente un Paese un po’ più civile, almeno sul piano della legge.
Nella Legge di Stabilità 2016, infatti, è stata finalmente introdotta una modifica all’art. 514 del codice di procedura civile dove vengono elencati i beni impignorabili, aggiungendo anche gli animali domestici e di affezione.
In particolare non saranno pignorabili gli animali non produttivi : non solo gatti e cani, ma anche eventualmente conigli, galline e cavalli se tenuti per compagnia.
Fa discutere e farà discutere, però, la rubrica dell’art. 514 “cose mobili assolutamente impignorabili” e quindi l’equiparazione degli animali a delle “semplici cose mobili”.
A discapito del termine utilizzato, però, la scelta del Legislatore appare assolutamente in linea con i più recenti orientamenti e l’idea che, a parte il buonsenso, non vi fosse norma che impedisse di pignorare gli amici pelosi (o piumati o squamati) faceva temere i loro proprietari (o meglio, amici umani).
Sarebbe stato più opportuno introdurre un 514 bis da rubricare diversamente?
Probabilmente sì, ma a mio parere è ancor più opportuno in questo caso badare alla sostanza e non alla forma.
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Una risposta
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