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Permesso di soggiorno protezione speciale art 19 TU immigrazione

avvocato Angelo Massaro 0 952

Protezione speciale e permesso di soggiorno: chi può farne richiesta?

Guida completa al permesso di soggiorno per protezione speciale: di cosa si tratta? Chi e come può farne ricorso? Quali sono le condizioni? Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cenni generali al diritto di soggiorno per protezione speciale

Quando parliamo di permesso di soggiorno per protezione speciale, facciamo riferimento a quell’istituto che è stato introdotto dalla legge 132/2018 ed i cui presupposti per il rilascio sono stati ampliati successivamente dal Dl 130/2020, poi convertito nella legge 173/2022 che ha riformulato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI).

Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha una durata pari a due anni ed il rinnovo è possibile in seguito ad una nuova valiutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale.

Inoltre, con il permesso di soggiorno per protezione speciale è possibile svolgere un’attività lavorativa e, in presenza dei requisiti previsti dal d.lgs 286/98, art.6, co.1-bis, può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per protezione speciale: chi può richiederlo?

Riassumendo in poche parole, il permesso di soggiorno per protezione speciale è un tipo di autorizzazione rilasciato dalle autorità italiane a stranieri che si trovano sul territorio italiano e che hanno bisogno di protezione a causa di circostanze particolari, come la persecuzione politica, la guerra o la violenza in patria.

Questo tipo di permesso consente alla persona di soggiornare legalmente in Italia per un periodo di tempo determinato e di avere accesso ai servizi pubblici e all’assistenza sanitaria. In alcuni casi, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rinnovato o trasformato in un permesso di soggiorno permanente.

Per quanto concerne i riferimenti normativi, il permesso di soggiorno per protezione speciale  è regolato trova accoglimento prima di tutto nell’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 dove si legge che è previsto il rilascio dello stesso nei casi in cui allo straniero non venga riconosciuto il titolo né di rifugiato e né la protezione sussidiaria, da parte della Commissione Territoriale.

Ovviamente questo non è sufficiente, è necessario che sussistano i presupposti  individuabili nell’articolo  19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, cioè quando si parla di casi di divieto di respingimento.

I presupposti per richiederlo

Abbiamo parlato dei punti 1 e 1.1. del co.1 dell’art.19 del Testo Unico Immigrazione, ma quali sono i presupposti affinché si possa chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale?

Sostanzialmente, il legislatore ha previsto questa ipotesi per tutelare e proteggere quel soggetto che, se espulso, potrebbe essere perseguitato per ragioni di sesso, di razza, di identità di genere, di religione, di orientamento politico o che potrebbe essere vittima di tortura o altre violazioni dei diritti umani.

Inoltre, la L. 173/2020 ha introdotto anche il divieto di allontanamento quando questo comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale e la domanda di protezione internazionale

Di fatto è possibile ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale seguendo due strade.

La prima prevede che il permesso venga rilasciato dalla Commissione territoriale che invia gli atti anche direttamente al Questore, in concomitanza al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale laddove ne sussistano i presupposti.

La seconda modalità, invece prevede che il soggetto richiedente inoltri la domanda direttamente al Questore che potrà poi rilasciare il permesso dopo aver sentito il parere della Commissione territoriale competente.

La domanda autonoma di permesso di soggiorno per protezione speciale nel caso in cui sia pendente il procedimento per la protezione internazionale

Sul punto in questione si è espressa la Commissione Nazionale con una circolare del 3 luglio 2022, secondo cui, se al momento della presentazione della domanda di richiesta di permesso in soggiorno, vi sia una procedura di protezione internazionale pendente, allora la prima domanda viene riassorbita nella seconda.

Se invece la procedura di protezione internazionale è in fase di contenzioso, allora la domanda di protezione speciale inoltrata in Questura è ammissibile e viene elaborata

Che valore ha la ricevuta del permesso di protezione speciale

Protezione speciale, la pronuncia del Tribunale di Bologna

Nella sua ordinanza del 4 febbraio 2023, il Tribunale di Bologna ha affrontato il tema della ricevuta della domanda di protezione speciale e del suo valore.

In particolare, il Tribunale della città emiliana ha sentenziato che la ricevuta della domanda di protezione speciale ‘vale’ come permesso di soggiorno provvisorio, questo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 142/2015.

Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

In sostanza, lo straniero che si rivolge direttamente al Questore per chiedere la protezione speciale si vedrà riconoscere un titolo di permesso di soggiorno provvisorio, come avviene per chi chiede la protezione internazionale.

La pronuncia del Tribunale di Bologna ha inoltre richiamato un precedente del TAR Veneto sulla convertibilità del permesso di protezione speciale su domanda diretta del questore.

La pronuncia contribuisce a fare maggiore chiarezza rispetto alla diatriba che riguarda il valore da riconoscere alla ‘ricevuta’ che viene consegnata allo straniero, che abbia richiesto il permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente al questore, quindi nella modalità alternativa rispetto alla richiesta di protezione internazionale.

Come noto, la domanda in questione permette di accedere ad una ricevuta dopo la presentazione della domanda.

La pronuncia del tribunale chiarisce che questa ricevuta ha valore di permesso di soggiorno temporaneo, e in questo modo si hanno una serie di importanti conseguenze pratiche per il richiedente, come ad esempio la possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, di poter contrarre con la P.A. o i privati, e via dicendo.

Se così non fosse, il richiedente si troverebbe – nelle more della decisione sulla domanda – in una sorta di limbo che potrebbe impedirgli di avere un lavoro, di poter essere adeguatamente assistito, e che potrebbe anche spingerlo nelle maglie dello sfruttamento.

Per questo motivo la pronuncia del Tribunale di Bologna sul valore della ricevuta della domanda di protezione speciale al questore assume, anche per il futuro, una certa importanza.

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

avvocato Angelo Massaro - Imperia
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