Scatti di anzianità per le badanti

Scatti di anzianità per le badanti, come funziona

Contrariamente a quanto si creda, così come per tutte le categorie di lavoratori, anche per le badanti sussistono gli scatti di anzianità.

Troppo spesso però, è il datore di lavoro che si dimentica di versarli, o sono gli stessi lavoratori ad ignorare questo loro fondamentale diritto. Vediamo di seguito come funziona uno scatto di anzianità per le badanti.

Badanti e scatti di anzianità: cosa sono

Tutte le badanti regolarmente assunte in una famiglia, hanno diritto ad una piccola lievitazione della paga, in base agli anni di servizi.

A voler questo riconoscimento fu il legislatore nel 1972, e piangerai con un ulteriore rafforzamento nel 1992. Lo scatto di anzianità attualmente viene disciplinato dall’art. 37 del contratto collettivo del lavoro domestico.

L’art. 37 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Secondo l’articolo 37 del CCNL, circa gli scatti di anzianità:

  • Essi maturano a cadenza biennale per tutti i laboratori domestici che lavorano dallo stesso datore;
  • La retribuzione deve essere pari al 4% rispetto al minimo previsto dalla legge;
  • Gli scatti massimi a cui può avvedere una badante sono fissati a 7;
  • Il primo scatto di anzianità deve essere erogato dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio

Il calcolo degli scatti di anzianità

Come visto, la retribuzione aumenta del 4% per un totale di sette volte. Questa ulteriore precisazione è doverosa, considerati i numerosi errori che si fanno nel calcolo degli scatti di anzianità.

Bisogna infatti precisare che il 4% della retribuzione va calcolato non sulla paga netta che la badante percepisce, ma sull’importo minimo retributivo che il CCNL prevede.

Tale importo minimo viene mutato ogni anno durante l’intesa tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. Esso varia in base al funzionamento delle diverse categorie contrattuali (o livelli d’inquadramento).

Gli scatti di anzianità non sono assorbibili dal superminimo

È doveroso, in particolare nell’interesse del lavoratore specificare che la legge fissa uno stipendio minimo per le colf e le badanti, ma questo non vuol dire che se si pattuite diversamente, il datore di lavoro non possa versare alla badante un compenso maggiore.

Se infatti, a titolo di esempio, la remunerazione oraria minima prevista dal CCNL è di 6,93€, il datore di lavoro può pattuire anche 8 euro, 10 euro, a seconda della sua portata e dell’interesse del lavoratore domestico.

La differenza sussistente lo stipendio effettivamente pagato dal datore di lavoro e la retribuzione minima prevista dalla legge prende il nome di superminimo. Quest’ultimo si può assorbire o meno, in virtù degli aumenti delle paga minima, a seconda a quanto prevede il contenuto del contratto di lavoro.

Se il superminimo viene considerato  assorbibile, la retribuzione minima maggiorata di importo viene assorbita dal superminimo e non comporta un aumento della paga totale.

Per fare un piccolo esempio chiarificatore, se la retribuzione minima passa da 6,93€ a 7,00€, il superminimo diminuisce da 1,07€ a 1,00€, lasciando quindi invariata la retribuzione effettiva di 8€.

Viceversa, quando il superminimo non risulta essere assorbibile allora la paga minima aumentata comporta di conseguenza una maggiorazione dello stipendio in busta paga (ovvero non sono assorbiti dal superminimo).

Sempre per riportare l’esempio di prima, un aumento della paga minima che va da 6,93€ a 7,00€ comporta in automatico quindi un aumento della retribuzione effettiva dello stesso importo (8,07€).

Detto quanto, non possiamo non precisare che un aumento di stipendio provocato dal susseguirsi di scatti di anzianità non può essere assorbito dall’esistenza di un eventuale superminimo.

Detto in modo più semplici, il datore di lavoro avrà l’obbligo di versare tutti gli scatti di anzianità alla badante che lavora per lui anche se lo stipendio che hanno pattuito ha un valore maggiore rispetto alla paga minima previsto dalla legge.

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