Cambiare nome o cognome
Cognome automatico del padre, bye bye! Arriva la pronuncia della Corte Costituzionale
C’era una volta un modo di dire, secondo il quale si aspettava il figlio maschio per “non vedere morire il cognome del padre”. Quanti di voi, probabilmente i più grandicelli, lo avranno sentito dire dal proprio padre.
A breve, però, questo modo di dire diventerà non solo “antico” (per non dire vecchio!), ma addirittura contrastante con il nuovo sistema normativo!
Andiamo a vedere cosa porterà – finalmente – alla possibilità di scelta tra il cognome materno e quello paterno.
Cognome paterno: Cosa accade ora
La situazione attuale è, di fatto una situazione discriminatoria per la madre, in quanto per una consuetudine si attribuisce autonomamente al figlio il cognome del padre.
L’alternativa è quella di far ottenere al bambino il doppio cognome: ma non è una facoltà né un diritto. Si tratta, infatti di una concessione (e come tale può essere rifiutata) del prefetto dopo apposita richiesta. Nel caso di coppie non sposate, invece, si può attribuire al figlio il cognome della madre se il padre decide di riconoscerlo in seguito.

cambiare cognome al figlio
Cosa ha portato a quello che, in poco tempo, permetterà la scelta
Vi erano già state delle pronunce in merito al cognome materno in due occasioni specifiche: nel 1998 e nel 2004. In entrambi i casi aveva ritenuto l’attribuzione automatica del cognome paterno “un retaggio di una società patriarcale”, quindi ritenendo discriminatoria la consuetudine, ma rimandando al legislatore le opportune decisioni.
Nel frattempo, le cose non sono cambiate: è ormai fermo in senato un provvedimento legislativo che avrebbe chiuso la questione. Si tratta dell’inserimento nel codice civile dell’art. 143 quater, il quale prevederebbe che: “i genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato”.
Lo stallo italiano ci aveva condotti anche ad una bella strigliata dalla Corte di Strasburgo a seguito del ricorso di due coniugi milanesi che si erano visti rifiutare la possibilità di dare ai figli il cognome materno per rendere omaggio al nonno materno filantropo.
Ora la Corte Costituzionale in una nota a una sentenza che verrà depositata a breve, risponde alle esigenze di due coniugi, uno cittadino con passaporto brasiliano e uno italiano, che vorrebbero attribuire il doppio cognome ai figli per mantenere una certa continuità rispetto al nome che hanno in Brasile – i figli, infatti, hanno la doppia cittadinanza e in Brasile si prendono entrambi i cognomi.
Nella nota si riporta che l’attribuzione automatica del cognome – senza tra l’altro che vi sia una norma che lo disciplini – è in palese contrasto con gli artt. 2-3-29-117 della Costituzione e per questo è una consuetudine incostituzionale. La Corte, nell’attesa di leggere tutta la sentenza, ha così colmato un vuoto legislativo che, in una società votata alla parità dei sessi, stava diventando quantomeno ambiguo.
Cambiare il cognome
Chiunque intenda cambiare il proprio nome o aggiungerne un altro oppure voglia cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale può farne domanda.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Uno schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 semplifica le procedure, con significativi elementi di snellimento e innovazione.
Con il DPR del 3 novembre 2000, n. 396, sul “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”, la competenza in materia di cambiamento del cognome era stata già trasferita dal Ministero della Giustizia a quello dell’Interno.
Titolo X – Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84
(Cambiamento del cognome)
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda..
Art. 85
(Presentazione della richiesta)
1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell’interno con il parere e con tutti i documenti necessari..
Art. 86
(Affissioni)
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda..
Art. 87
(Opposizione)
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
2. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’interno.
Art. 88
(Decreto di concessione del Ministro)
1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Art. 90
(Affissione)
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
Art. 91
(Opposizione)
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Art. 92
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Art. 93
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.
Art. 94
(Annotazioni ed altre formalità)
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
Egregio avvocato,
Sono cittadina italiana anche se non ho mai vissuto in Italia.
Ho previsto di fare una richiesta di cambio nome al prefetto del mio comune d’iscrizione all’AIRE tramite il mio consolato.
Non mi serve un avvocato ma, ero avvocato e so che la domanda fatta al prefetto deve essere motivata e che il potere del prefetto e discrezionale. Per questo motivo, vorrei motivare al meglio la mia domanda è quindi ottenere consigli in questo senso.
Ho visto sul Suo blog che c’è un articolo per il cambio di cognome. Lei ha esperienza con una pratica di cambiamento nome ? Mi potrebbe consigliare sul come motivare al meglio tale domanda.
La ringrazio un anticipo.