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Come ereditare una casa popolare

avvocato Angelo Massaro 0 2.8 K

Casa popolare: è possibile ereditarla?

Tra gli argomenti che suscitano particolari domande e dubbi, quello dell’eredità di una casa popolare è il più spinoso, in particolare per coloro che vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel momento in cui l’assegnatario di una casa popolare muore, il fulcro principale della questione diventa questo: possono gli eredi subentrare nel godimento dell’immobile o ereditarlo?

Da questo punto di vista legge italiana è chiara e impone delle regole precise per tutelare la finalità sociale di queste abitazioni. Andiamo ad analizzare quindi in dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono le possibilità di subentro o eredità per gli eredi dell’assegnatario defunto.

La natura della casa popolare

Per prima cosa partiamo con il definire il concetto di case popolari. Trattasi infatti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero immobili destinati a persone o famiglie in condizioni di svantaggio economico o sociale. Queste abitazioni sono assegnate in base a specifici requisiti di reddito e necessità, che devono essere soddisfatti dagli assegnatari nel momento in cui ottengono l’alloggio.

Proprio per la loro natura pubblica e la funzione sociale che svolgono, gli immobili in questione non possono essere considerati alla stregua di beni immobili privati, il che ha delle conseguenze significative in termini di successione e subentro.

Si può ereditare una casa popolare?

Volendo dare una risposta breve, sicuramente è no, la casa popolare non può essere ereditata in quanto tale. Gli immobili di edilizia residenziale pubblica non fanno parte del patrimonio ereditario del defunto e non possono essere trasmessi agli eredi come avviene per una normale proprietà privata.

Infatti, l’assegnazione di una casa popolare avviene sulla base di criteri specifici, come il reddito e le condizioni abitative, che si applicano solo alla persona che ne ha fatto richiesta e che ha ottenuto l’assegnazione.

Tuttavia esiste qualche eccezione alla regola e si verifica quando l’assegnatario abbia acquistato la casa popolare, mutando così  il trasferimento di proprietà dall’ente a sé stesso prima della sua morte.

In questo caso, l’immobile diventa parte del patrimonio del defunto e, come qualsiasi altro bene immobile, può essere trasmesso agli eredi. Tuttavia, se il processo di acquisto è in pendenza, nessuno degli eredi a può rivendicare il proprio  diritto sull’immobile, nemmeno se si offrissero di riscattare il tutto dietro pagamento.

Il subentro nel contratto di affitto

Nonostante non si possa parlare di eredità quando vi è la casa popolare, sta di fatto che la legge concede ugualmente la possibilità per alcuni familiari di far valere il subentro nel contratto di locazione dell’immobile.

Ad esempio, ciò accade se gli eredi erano conviventi con il defunto e se vantano a proprio utile determinati requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’ente assegnatario (comune, regione o ente di edilizia pubblica).

In tal caso, il subentro può avvenire solo se gli eredi conviventi al momento del decesso soddisfano i requisiti di reddito e di bisogno previsti per l’assegnazione. Alternativamente devono possedere altri immobili adatti alle loro esigenze abitative.

Occhio comunque che non si tratta di subentro automatico: è necessaria una valutazione da parte dell’ente competente, che verificherà se gli eredi sono idonei a continuare l’occupazione dell’alloggio.

Le eccezioni previste dal regolamento dell’ente

Anche se come finora spiegato non è possibile ereditare direttamente la casa popolare, ci sono alcune eccezioni che vengono poste in essere dai regolamenti degli enti che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica.

Alcuni bandi o regolamenti interni possono concedere una priorità agli eredi conviventi, permettendo loro di restare nell’alloggio assegnato al defunto. Tuttavia, questa possibilità è sempre subordinata al rispetto dei requisiti di assegnazione previsti dalla legge, come la mancanza di altre proprietà o una condizione di disagio economico.

Del resto in merito si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che la casa popolare non può essere ereditata, dando dunque adito ad  una interpretazione restrittiva della normativa.

In molte pronunce infatti , la Suprema Corte ha ritenuto giusto di non accogliere i ricorsi presentati dagli eredi degli assegnatari, sottolineando come la funzione sociale delle case popolari sia incompatibile con il concetto di eredità. La qual cosa vuol dire che, nonostante gli eredi possano aspirare a subentrare nel contratto di locazione, non hanno diritto ad avanzare pretesa successoria sulla casa.

Come procedere in caso di morte dell’assegnatario

Qualora l’assegnatario di una casa popolare passi a miglior vita, gli eredi conviventi devono dare tempestiva comunicazione del decesso all’ente assegnatario. A questo punto, l’ente procederà con una verifica dei requisiti degli eredi e deciderà se consentire loro il subentro nel contratto di locazione o meno.

Se non dovessero esserci dei requisiti, l’alloggio verrà tolto alla famiglia e tornerà nella disponibilità dell’ente, che lo assegnerà a un altro soggetto in base alle graduatorie di riferimento.

È importante che gli eredi non procedano a occupare l’immobile senza l’autorizzazione dell’ente, in quanto ciò potrebbe configurare una situazione di occupazione abusiva, con conseguenti sanzioni legali.

In sintesi, la casa popolare non può essere ereditata a meno che l’assegnatario non abbia acquistato l’immobile prima della sua morte. Tuttavia, è possibile per gli eredi conviventi chiedere il subentro nel contratto di locazione, purché rispettino i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti degli enti di edilizia pubblica.

La finalità sociale delle case popolari impone che queste abitazioni vengano destinate a chi ne ha realmente bisogno, e ciò esclude che possano essere trasmesse come parte del patrimonio ereditario

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