Menu

Date del click day flussi 2025, quote e procedura dei flussi

avvocato Angelo Massaro 0 1.1 K

Pubblicata la circolare ministeriale 24 ottobre 2024 con i chiarimenti su click day, precompilazione, quote e procedura flussi

La circolare Protocollo 0009032 del 24/10/2024 definisce molti punti della recente novella sulla procedura flussi voluta dal Premier Meloni Giorgia.

Precompilazione delle domande dei flussi

Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 24-bis, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, delle legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro; procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.

Precompilazione dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
Dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I click days

Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell’ambito delle quote previste:

  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, letta)
    del D.P.C.M. (mod. 132020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza
    familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;

Per i settori agricolo e turistico – alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per l’anno 2025:

  • per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
  • per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Mod B2020 Autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

Si conferma, per l’anno 2025, che i settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

L’articolo 6, comma 4, lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, prevede, altresì, l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), del D.P.C.M. 27.9.2023; si ribadisce a tale riguardo che è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina).

Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera.

Si rammenta che i lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.

Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:
 iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
 per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

Infine, come previsto dalla circolare 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MI1), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Flussi colf e badanti

Assistenza familiare modello A-bis

Per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis) di cui all’ art. 6, comma 4, lettera c) del D.P.C.M. 27.9.2023, si ribadisce che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili).

Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)”.

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.

Le richieste di nullaosta possono essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.

Assistenza socio sanitaria modello A-bis

Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis) di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività sodo-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.

I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.

Il reddito imponibile in caso di Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.

Settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, comma Mettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.

Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall’art. 2 del d.lgs. n. 62/20024 ovvero l’età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 22 del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo T.U.I.

La procedura dei flussi 2025

Numero massime di domande e profilazione

Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023.

Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett.a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come “utenti privati”.

Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle suddette Agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 276/2003, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro come sopra indicato sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.

L’operazione di profilazione sarà effettuata prima dell’avvio dei giorni di precompilazione

Vuoi presentare una domanda di pratica flussi, scrivici

avvocati studio legale Imperia Sanremo
Studio legale in Imperia, via Giorgio Des Geneys 8

Per informazioni potete contattarci nel modulo sottostante..

    Il tuo nome

    La tua email

    Città

    Il tuo messaggio


    Leave a Reply

    Leave a Reply

    error: Content is protected !!