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Click day flussi 2025: domande il 7, 12 febbraio e 1 ottobre 2025

avvocato Angelo Massaro 0 703

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 239 del 11-10-2024 in vigore dal 11.10.2024

Decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali

Quando inizia il Flussi 2025. Le date del click day 2025

Le date (clik day) per l’invio delle domande di flussi sono stabilite dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Per l’anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote del lavoro stagionale decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2 (lavoro domestico), entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Precompilazione delle domande flussi 2025, tutte le date

Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, ecc..

La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.

Domande di pratiche flussi per lavoratori domestici e badanti

In via sperimentale, per l’anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Domande domestici tramite APL e Associazioni datoriali domestiche

La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche’ non conviventi, residenti in Italia.

Divieto di assumere coniuge, parenti e affini entro il 3 grado

Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

Limiti alle domande ai datori che non hanno sottoscritto i precedenti contratti di soggiorno

E’ irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis all’esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

Limiti alle domande ai datori condannati o rinviati a giudizio per il reato 603-bis cp

E’ altresi’ irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

Necessità di conferma del datore di lavoro per la richiesta di visto di ingresso negli uffici consolari

Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata e il nulla osta e’ revocato.

In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Firma del contratto di soggiorno con la forma digitale o elettronica

Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore puo’ altresi’ firmare il contratto in forma autografa.

L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.

Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

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avvocati studio legale Imperia Sanremo
Studio legale in Imperia, via Giorgio Des Geneys 8

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