Lavoratori stagionali stranieri, ecco le nuove regole
Approvate le nuove norme che regolano i contratti di lavoro stagionale per cittadini extra UE. Più libertà per loro, più restrizioni per i datori di lavoro
Da fine ottobre 2016, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, le norme che regolano l’ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi extracomunitari in Italia come lavoratori stagionali sono cambiate adeguandosi alla direttiva del’Unione Europea del 2014.
Lo scopo è duplice: permettere da una parte ai datori di lavoro di trovare la manodopera stagionale necessaria e dall’altra garantire che i cittadini di Paesi extra UE non vengano utilizzati per lavori più lunghi del periodo previsto dal contratto.
Restrizione del lavoro stagionale al solo campo turistico/alberghiero/agricolo
Così il nuovo decreto legislativo introduce diverse modifiche. Anzitutto viene per legge specificato che i lavoratori stagionali stranieri possono essere utilizzati solo nei “settori agricolo e turistico-alberghiero” e non in altri campi.
Permesso di soggiorno pluriennale
Quindi viene reso più semplice il rilascio dei permessi pluriennali al loro ingresso: il limite temporale perché il lavoratore straniero possa dimostrare di essere già stato chiamato in Italia per un impiego stagionale anche in passato passa da 2 a 5 anni e potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale, con indicazione comunque del periodo di validità per ciascun anno.
Necessità dell’idoneità alloggiativa
Inoltre sono state modificate le condizioni necessarie per la sistemazione dei lavoratori, soprattutto quando viene fornita dal datore di lavoro. Infatti questi, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà mostrare un documento che comprovi non solo l’effettiva disponibilità dell’alloggio con le relative condizioni di idoneità, ma anche certificare che il relativo canone non sarà tolto automaticamente dalla retribuzione del lavoratore come invece attualmente previsto.
Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa .. se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l’alloggio è fornito, nonchè l’idoneità alloggiativa ..
L’eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
La conversione del permesso stagionale
Altra novità rispetto al passato la possibilità prevista per legge data allo stagionale che abbia svolto per almeno tre mesi regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sempre comunque nei limiti delle quote definite annualmente.
Rifiuto o revoca del nulla osta stagionale
In più sono stati indicato nel dettaglio i casi in cui si possono rifiutare o revocare i nulla osta al lavoro stagionale per cause che sono imputabili al datore di lavoro, ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti solo per creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione.
Se il permesso viene rifiutato o revocato per colpa del datore di lavoro, è comunque prevista la liquidazione a favore del lavoratore di una indennità, rapportata alle retribuzioni dovute in base al Contratto collettivo nazionale CCNL.
Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un’indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
Approfondimento : Lavoratori stagionali extracomunitari, la riforma dei flussi d’ingresso – decreto flussi stagionali 2016
Normativa del Testo Unico Immigrazione con le modifiche :
«Art. 24 (Lavoro stagionale). – 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilita’, nel quale sono specificate le condizioni a cui l’alloggio e’ fornito, nonche’ l’idoneita’ alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’eventuale canone di locazione non puo’ essere eccessivo rispetto alla qualita’ dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e’ superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non puo’ essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalita’ previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu’ datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed e’ rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia’ autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore e’ stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attivita’ lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo’ essere rinnovato in caso di nuova opportunita’ di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e’ esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorita’ consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia’ ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita’ lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e’ offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo’ chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3-ter, puo’ richiedere allo sportello unico per l’immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita’ di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita’ successive alla prima sono concessi dall’autorita’ consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualita’ successive alla prima, puo’ essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all’articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo’ essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo’ essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e’ stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
b) l’impresa del datore di lavoro e’ stata liquidata per insolvenza o non e’ svolta alcuna attivita’ economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all’articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e’ revocato quando:
a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro e’ tenuto a versare al lavoratore un’indennita’ per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu’ stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e’ punito ai sensi dell’articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell’articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita’ per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi dall’articolo 56 TFUE, ivi ompresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
Vorrei sapere se la mia fidanzata marocchina attualmente in Italia da più di quattro anni e, attualmente con contratto stagionale già ampiamente scaduto da anni, può chiedere, in virtù del dell’art. 10 del D.L. 29 ottobre 2016 n.203, la CONVERSIONE del permesso di soggiorno SCADUTO, in permesso di soggiorno in lavoro subordinato, in quanto ha la possibilità di lavorare come badante, avendo lavorato regolarmente come stagionale almeno tre mesi negli ultimi cinque anni. Ovvero il suddetto DL è valido anche per le conversioni? La ringrazio dell’attenzione. D. Saluti.
salve, le sto scrivendo per una mia cugina vorrei chiederle quanto tempo ci vuole perché esca il contratto lavorativo agricolo perché sono tre mesi che ho fatto la domanda ma non è ancora arrivato niente il mio datore di lavoro ha detto che i contratti non sono ancora arrivate tutti perché ha detto che ne ha fatti .. ma che sono arrivati solo .. contratti di .. persone e che gli altri devono ancora arrivare è possibile questo può essere che lui mi sta mentendo e che i contratti non siano usciti tutti quanti per il fatto che magari lui non paga i contributi dello Stato ?