Chi guida la bici in stato di ebbrezza rischia l’arresto
Mentre si discute del reato di omicidio stradale, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un reato che viene esteso anche alla guida di veicoli non a motore, nel caso di specie, nel caso di guida di bicicletta.
Con sentenza n. 4893 del 02/02/2015, infatti, gli ermellini della IV sez. penale, si sono pronunciati favorevolmente rispetto al profilarsi anche nei confronti di chi guida la bici in stato di ebbrezza, dell’art. 186 del codice della strada, rubricato come “Guida sotto l’effetto di alcool”, punibile con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 800 euro fino a un massimo di 3.200 euro e, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro, la pena raddoppia: con un’ammenda da un minimo di 1.500 euro fino a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a un anno.
Gli ermellini, infatti, hanno stabilito che “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Poiché l’art. 186 c.d.s., infatti, non riferisce espressamente il tipo di veicolo a cui si riferisce con un generico “Chi guida in stato di ebbrezza..”, è facilmente riconducibile anche alle biciclette.


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