Il regolamento condominiale può vietare gli animali in Condominio ?
A seguito della Riforma del Condominio del 2012, l’art. 1138 c.c., prevede espressamente che il regolamento condominiale non possa vietare il possesso di animali domestici o la loro semplice detenzione in casa o all’interno del condominio.
Ciò preclude, quindi che un regolamento di qualsiasi natura possa vietare di avere un animale domestico?
In realtà non è così.
Infatti, un regolamento di natura contrattuale può ancora vietare il possesso e la detenzione di animali domestici.
Inoltre, tale presenza soggiace al modo in cui i padroni degli animali domestici li tengono nel condominio.
Infatti, può essere pericolo il cane che cammina per l’androne o le scale condominiali senza la museruola, il ché può integrare l’ipotesi ex art. 672 c.p., il quale sancisce che “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele animali da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.”

La pericolosità dell’animale, infatti, si desume da una serie di condizioni e non è, quindi, pericoloso solo l’animale che nell’immaginario lo è, come un pitbull.
Abbaiare dei cani e il reato 659 cp
Stesso ragionamento si può fare riguardo il possibile abbaiare dei cani, il quale può integrare l’ipotesi ex art. 659 c.p., il quale stabilisce che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”.
Tenere gli animali, insomma, rappresenta una facoltà del condomino, a patto che rispetti le norme della buona convivenza.
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