Busta paga per colf badante
Elaboriamo le vostre buste paga per lavoratori domestici e colf
In queste ultime settimane si è parlato molto del Green Pass nel settore domestico, dato che molte colf e badanti provenienti dall’Est Europa avevano provveduto a vaccinarsi con il siero russo Sputnik, che non garantiva la certificazione verde.
Fortunatamente sembra che questa criticità sia in fase di risoluzione, anche grazie alla consapevolezza dell’importanza che le lavoratrici del settore domestico rivestono all’interno di un nucleo familiare.
Spesso i datori di lavoro si chiedono anche quali siano gli adempimenti da seguire per stabilire un rapporto di lavoro perfettamente legale.
Cedolino paga per colf e badanti, obbligo del datore
In particolare, in riferimento alla busta paga, è opportuno precisare che il datore di lavoro deve consegnarla alla colf, esattamente come accade in ogni altro rapporto di lavoro.
D’altronde è un obbligo stabilito non solo dalla legge, ma anche dal contratto collettivo di lavoro del settore: pertanto, tutti i datori di lavoro sono tenuti a rispettarlo con le proprie colf e badanti.
Il rapporto di lavoro domestico non è altro che il rapporto che si crea quando un datore di lavoro (solitamente una famiglia o una persona fisica) decide di assumere alle proprie dipendenze un lavoratore o una lavoratrice a cui affidare alcuni importanti compiti, ovvero la gestione della casa, la cura di anziani, bambini e disabili, il mantenimento igienico-sanitario dei locali, la preparazione dei pasti e via dicendo.
Questo rapporto, disciplinato dalle norme di legge e dalle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori domestici, è soggetto ad alcune norme “speciali”: ad esempio, il datore di lavoro può decidere di licenziare la colf o la badante senza addurre una motivazione.
Tutto ciò che è tenuto a rispettare il datore di lavoro è il termine di preavviso del recesso, chiaramente indicato nel Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Prospetto di paga cosa deve contenere
Tornando alla consegna obbligatoria della busta paga (o cedolino, oppure prospetto paga), come accennato è la legge ad affermare che i datori di lavoro sono tenuti a consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dirigenti) un prospetto di paga.
Su questo prospetto di paga dovranno essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore; inoltre, sempre sul prospetto dovrà essere specificato il periodo cui la retribuzione si riferisce, assieme agli assegni familiari e tutti gli altri che vanno a determinare la suddetta retribuzione; infine, sul prospetto di paga dovranno comparire anche le singole trattenute operate a favore del fisco o degli enti previdenziali.
Sempre sul prospetto, devono esserci anche la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro.
Il prospetto paga, come chiarito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), deve essere predisposto in duplice copia dal datore di lavoro; una dovrà essere firmata dal datore di lavoro e consegnata al lavoratore, mentre l’altra dovrà recare la firma del lavoratore ed è destinata al datore di lavoro.

Voci di stipendio della colf
Sempre nel CCNL vengono chiarite le voci che devono riguardare lo stipendio delle colf e che devono comparire nel cedolino paga.
Deve infatti essere presente la retribuzione minima contrattuale prevista nelle tabelle stipendiale allegate al Ccnl, assieme agli eventuali scatti di anzianità e all’eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; in più, l’ultima voce chiarita nel CCNL è l’eventuale superminimo individuale.
Nel caso alla colf venga garantito anche un superminimo individuale, il Contratto collettivo nazionale di lavoro specifica che nel prospetto paga andrà chiarito se l’emolumento rappresenta una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile.
Sempre nel cedolino dovranno comparire anche le ore di lavoro straordinario e i relativi compensi, assieme alle trattenute per oneri previdenziali.
Certificazione Unica CUD
In ultimo, il datore di lavoro – come stabilito sempre dal CCNL – è tenuto a presentare anche la Certificazione Unica (CUD), ovvero un’attestazione riguardante l’ammontare complessivo delle somme erogate entro un anno.
L’attestazione in questione va rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi: tramite il CUD, infatti, la lavoratrice del settore domestico potrà effettuare la dichiarazione dei redditi.
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