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Nulla osta flussi, cosa cambia per Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka

avvocato Angelo Massaro 0 590

Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio: Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka

L’art. 3 ai commi 1 e 3 del Decreto-Legge n. 145/2024 ha introdotto decisive novità in materia di lotta alla contraffazione dei documenti e l’invio di pratiche false. La normativa dispone in questa ottica che non si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, comma 5.01, del D. Lgs. n. 286/1998 sul rilascio automatico dei nulla osta al lavoro (silenzio assenso).

Articolo 3 del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145

L’articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta.

Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio

Paesi a elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l’articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.

Nelle more della ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Eliminazione del silenzio-assenso relative alle domande di nulla osta lavoro per i Paesi a rischio di pratiche false

L’istituto del “silenzio-assenso” che concerne il rilascio del nulla osta: viene limitato, fino al 31 dicembre 2025, per i lavoratori provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh e dallo Sri-Lanka.

Stesso limite vale anche per le nuove diecimila quote modello A-BIS concernenti l’assistenza delle persone disabili e degli ultraottantenni.

Le domande di nulla osta al lavoro per lavoratori di Stati e territori caratterizzati dal rischio di presentazione di domande contraffatte e della necessità che il nulla osta venga rilasciato soltanto dopo la verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’art 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998.

Gli Stati ed i territori vengono individuati nel comma 2 attraverso un Decreto del Ministro degli Affari Esteri.

Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione è volta a “prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri”.

L’articolo all’articolo 22, comma 5.01, del testo unico immigrazione – rilascio automatico dei nulla osta

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

Il comma 1 reca una deroga alla disposizione di cui all’articolo 22, comma 5.01, del testo unico immigrazione, che prevede il rilascio automatico del nulla osta al lavoro se entro il termine di 60 giorni lo sportello unico non ha acquisito dalla questura gli elementi ostativi al rilascio dello stesso.

Le deroghe al rilascio automatico dei nulla osta al lavoro

La deroga opera in due circostanze:

  • domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta;
  • domande presentate in assenza dei presupposti di legge.

In tali casi, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24 bis del testo unico immigrazione.

L’articolo 24 bis del testo unico immigrazione – Asseverazione pratiche flussi

In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

L’articolo 24 bis TU immigrazione demanda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro ad alcune categorie di professionisticonsulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili – o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) e pone alcuni criteri specifici relativi alla medesima verifica.

In base a questi ultimi, le verifiche in oggetto tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione per il decreto flussi, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l’immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero (nell’ambito della procedura di richiesta di nulla osta).

La sospensione dei nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka già rilasciati

È esclusa la necessità della suddetta asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa – protocollo con il quale le organizzazioni si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti in oggetto.

È fatta salva la possibilità, per l’Ispettorato nazionale del lavoro, di effettuare, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui alla medesima disciplina.

Il comma 2 dispone la sospensione dell’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai lavoratori di cui al comma 1 fino alla conferma espressa, da parte dello sportello unico per l’immigrazione, a seguito dell’espletamento delle verifiche di congruità di cui sopra.

Visto di in ingresso in Italia

La disposizione non si applica nel caso sia stato già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il visto di ingresso in Italia.

Nel caso in cui invece il visto di ingresso non sia stato ancora rilasciato, i relativi procedimenti pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi.

Decreto del Ministro degli affari esteri

Questo fino alla ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma dell’avvenuto rilascio, inviata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico. Ai sensi del comma 3, gli Stati e i territori caratterizzati da elevato rischio di contraffazione delle richieste di nulla osta al lavoro sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri.

In ogni caso, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Per informazioni potete contattarci nel modulo sottostante..

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