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Preavviso di licenziamento o dimissione della badante colf

avvocato Angelo Massaro 0 28

Quanti giorni di preavviso deve dare una badante ?

Come per ogni altro tipo di lavoro, anche quello domestico può sciogliersi sia per volontà del lavoratore che per quella del datore di lavoro.

Nel primo caso avremo le dimissioni, e nel secondo il licenziamento: ma ci vuole in ambedue i casi un regolare preavviso alla controparte.

Per interrompere il lavoro occorre una comunicazione ufficiale che viene presentata dal lavoratore in caso di dimissioni, e dal datore in caso di licenziamento del collaboratore familiare.

I termini di preavviso del collaboratore domestico

Il problema che tutti si pongono è quello dei tempi di preavviso, che di solito sono commisurati alla quantità di ore settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore stesso.

Quando il dipendente domestico lavora per un totale di 25 ore settimanali o più, il datore di lavoro è tenuto a presentare il licenziamento almeno quindici giorni prima. Questo vale se l’anzianità raggiunta dal lavoratore è inferiore a cinque anni.

Viceversa saranno 30 i giorni di preavviso se gli anni di servizio presso il medesimo datore sono più di cinque anni.

Quando invece il domestico lavora 24 ore settimanali o meno, necessita una settimana (o meglio otto giorni) di preavviso fino a due anni di anzianità. Invece saranno 15 giorni con più di due anni di anzianità.

Qualora il lavoratore abbia un alloggio (con la sua famiglia) presso il suo datore, allora ci vuole un mese di preavviso. Mentre sono due i mesi di preavviso oltre un anno di anzianità.

Tutti i termini poc’anzi elencati sono ridotti della metà quando invece di comunicazione di licenziamento, si tratta di lettera di dimissione da parte del lavoratore.

Che cosa comporta il mancato preavviso

Cosa accade in caso di mancato preavviso?

Se è il datore di lavoro a non rispettare i termini di legge, allora dovrà corrispondere nella liquidazione una somma ulteriore retributiva (indennità) pari al periodo di preavviso spettante.

Qualora invece dovesse tardare o mancare il preavviso di dimissioni, invece, il datore tratterrà dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato nel lasso di tempo in questione.

Comunque sia al di là del rispetto o meno dei termini il lavoratore domestico ha sempre diritto ad una liquidazione.

Non importa né che si tratti di lavoro precario, né che si tratti di lavoro saltuario né che si tratti di parte time.

Anzi, la legge prevede che la liquidazione venga data contando anche il periodo di prova, purché questo sia stato maggiore dei 15 giorni.

Le somme di liquidazione, il TFR

Al fine del calcolo delle somme di liquidazione dovute a titolo di Trattamento di Fine Rapporto ( TFR), cui sono alcuni fattori da tenere presente.

In primis la retribuzione mensile, ma anche la tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, vale anche una indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

I calcoli sono differenti in base al periodo in cui si è consumato il servizio. Questi periodo sono tre e sono i seguenti:

  • il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
  • il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
  • il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

La legge permette che la liquidazione da TFR venga versato ogni anno, se viene espressamente richiesto al datore dal lavoratore o per espressa volontà del datore di lavoro.

Tutto purché ci sia il consenso dell’altro. Comunque sia, la legge prevede che dopo otto anni di servizio il lavoratore possa fare richiesta al datore di un anticipo che sia commisurato al 70% della maturazione del TFR.

Art. 39 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore;

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.

In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.

I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.

Guida a cura dello Studio Legale

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