Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge che introduce importanti novità in materia di immigrazione, sfruttamento, diritto d’asilo, decreto flussi. Scopriamo nel dettaglio le principali misure adottate e i cambiamenti previsti.
Decreto flussi 2025 anche per colf, badanti
E’ previsto fino a 10.000 quote per nulla osta a tempo determinato o indeterminato nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o favore di anziani, tramite domande inoltrate dalle Agenzie per il lavoro APL o le associazioni datoriali del ccnl domestico.
Art. 2 Disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025
- In via sperimentale, per l’anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del Testo unico, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.
- La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
- Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado dell’assistito, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo.
- La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 22 del Testo unico, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico.
Il click day per il 2025 le date per l’invio e precompilazione per i lavoratori stagionali e domestici
Per l’anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale decorrono:
per i settori agricolo e turistico-alberghiero,
- dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025
- dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025
rispettivamente in misura pari al 70 per cento per la prima data e pari al 30 per cento per la seconda data.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi domestici decorrono
- dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
Nuovo decreto legge su migrazioni, protezione e sfruttamento: l’approvazione del governo
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un nuovo Decreto Legge, datato 2 ottobre, che introduce diverse modifiche rilevanti riguardanti una serie di questioni di crescente rilievo ed importanza.
Tra queste vi sono l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, il contrasto al caporalato, la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. Il decreto prevede anche cambiamenti nei relativi procedimenti giurisdizionali.
Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, una parte significativa del provvedimento riguarda la regolamentazione degli ingressi per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per il triennio 2023-2025.
Un recente controllo effettuato dal governo in collaborazione con vari ministeri ha evidenziato irregolarità nei meccanismi di ingresso applicati negli ultimi anni, portando alla necessità di interventi rapidi per semplificare e velocizzare le procedure, garantendone al contempo una maggiore sicurezza.
Tra le novità principali spiccano la possibilità di precompilare le domande di nulla osta al lavoro prima del cosiddetto “click day”, così da facilitare i controlli e migliorare la gestione delle richieste. È stata inoltre introdotta l’interoperabilità dei sistemi informatici tra i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, INPS, Camere di commercio e altre agenzie governative, per verificare automaticamente i dati nelle domande.
Altre misure includono la possibilità di ulteriori “click day” durante l’anno per determinati settori lavorativi e l’obbligo per i datori di lavoro di confermare il loro interesse all’assunzione prima che venga rilasciato il visto di ingresso al lavoratore straniero. Il decreto impone anche che i datori di lavoro adottino un domicilio digitale per semplificare la procedura di firma e invio del contratto di soggiorno, evitando la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli.
Nel caso in cui un datore di lavoro non adempia agli obblighi di stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso del lavoratore straniero o utilizzi lavoratori senza contratto, sarà escluso per tre anni dalla possibilità di presentare ulteriori domande. Inoltre, il numero di domande che ciascun datore di lavoro può presentare sarà limitato in base al fatturato e al numero di dipendenti.
Il decreto prevede anche nuove disposizioni per i lavoratori stagionali, consentendo loro di stipulare un nuovo contratto con lo stesso o con un altro datore di lavoro entro 60 giorni dalla fine del precedente contratto, e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro a tempo determinato o indeterminato al di fuori delle quote.
Un’altra innovazione riguarda l’introduzione di un canale sperimentale per l’ingresso di lavoratori destinati all’assistenza di anziani e disabili nel 2025, con un limite di 10.000 unità. Inoltre, per alcune categorie di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, è stata eliminata la procedura di silenzio assenso durante l’esame delle domande di nulla osta.
Il decreto affronta anche la lotta al caporalato, prevedendo il rilascio di permessi di soggiorno per casi speciali a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo, con la possibilità di convertirli in permessi per motivi di lavoro o studio. È stato inoltre esteso il patrocinio legale gratuito a chi collabora all’emersione di reati legati allo sfruttamento del lavoro.
Nel campo della protezione internazionale, il decreto stabilisce nuovi obblighi di cooperazione per i richiedenti asilo, che dovranno collaborare con le autorità per verificare la loro età, identità e nazionalità. In caso di mancata collaborazione, le autorità potranno accedere ai dati contenuti nei dispositivi elettronici del richiedente. Vengono inoltre introdotte nuove disposizioni per il respingimento alle frontiere e misure per la revoca dello status di protezione speciale per chi rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.
Infine, il provvedimento introduce una serie di novità procedurali, tra cui la possibilità di impugnare le decisioni di trattenimento degli stranieri presso la Corte d’Appello, e la riduzione dei tempi per presentare ricorso contro il trattenimento alla frontiera.
Il precedente decreto flussi 2024: quote flussi per assistenza domestica
Capacità economica per l’assunzione di una badante tramite decreto flussi: cosa occorre sapere
Una delle domande più importanti in relazione a questo punto è la seguente: una persona anziana, che vive da sola, e che ha un reddito basso, ha possibilità di assumere una badante col decreto flussi?
Il decreto flussi prevede la possibilità per un datore di lavoro che vive solo e con reddito basso e non autosufficiente di procedere all’assunzione di una badante attraverso il decreto flussi, purché sia in possesso di un certificato medico che enunci la imitazione dell’autosufficienza per handicap o patologie.
La non autosufficienza può essere anche attestata dal medico di base o dalle strutture pubbliche, insomma non si deve per forza trattare di non autosufficienza che comporta una percentuale di invalidità per riconoscimento dell’invalidità civile.
Inoltre, è necessario ricordare che in questi casi il datore di lavoro non deve fare l’asseverazione obbligatoria per il reddito: la capacità economica del datore di lavoro non rileva se lo stesso è affetto da disabilità e/o patologie che influiscono sulla sua autosufficienza.
Quindi, se il datore di lavoro presenta in questi casi domanda di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore domestico non deve presentare l’asseverazione.
L’asseverazione in ogni caso va prodotta solo dai professionisti che sono citati nella legge n. 12 del 1979 all’articolo 1, ovvero iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, organizzazioni dei datori di lavoro. I CAF non possono, di conseguenza, produrre utilmente questa asseverazione.
Il datore di lavoro che assume la badante o colf non deve per forza essere una persona fisica: in casi particolari (ad esempio le comunità stabili senza fini di lucro che assistono famiglie di soggetti che ne fanno parte) può essere anche un ente, se l’assunzione risponde alle esigenze di servizi domestici e della vita famigliare.
In sostanza, possono assumere una colf o badante in questo modo anche:
• comunità religiose
• le convivenze militari
• comunità che non hanno scopo di lucro
• comunità focolari
• case famiglia
• cooperative scoiali (purché queste operino come agenzie autorizzate all’attività di somministrazione di lavoro, con tutti i requisiti che la legge richiede in questi casi);
purché il reddito dell’ente non sia inferiore a 30mila euro annui.
Reddito per assumere una assistente familiare con il decreto flussi
L’effettivo reddito da considerare ai fini della c.d. capacità economica del datore di lavoro menzionata dalla circolare n. 5969/2023 bisogna considerare il reddito imponibile (non inferiore, per nucleo familiare composto solo da lui, a 20.000 annui, 27.000 se ha famigliari conviventi). Concorrono alla formazione del reddito del datore di lavoro anche, nel caso:
• il reddito del coniuge e/o parenti entro secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
• redditi esenti certificato come l’assegno di invalidità.
Infine, il datore di lavoro che voglia assumere col decreto flussi una colf o badante deve rispettare il CCNL di riferimento che sono quelli che risultano dagli standard delle Comunicazioni Obbligatorie.
Si ricorda che le badanti sono lavoratrici che all’interno della casa si occupa della cura e dell’assistenza di una persona autosufficiente o meno. Colf sono invece lavoratrici che all’interno dell’abitazione sono addette alla cura della casa e delle pulizie domestiche.
L’art. 27 comma 1 lettera e del T.U. immigrazione, i flussi fuori quota per domestici
L’altra strada percorribile è l’assunzione della badante/colf all’estero da parte di cittadino italiano o cittadino UE che si trasferisca poi in Italia insieme al datore di lavoro (i cd flussi fuori quota) :
“e. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico“
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