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Responsabilità dell’insegnante

avvocato Angelo Massaro 6

Chi risarcisce l’alunno che si fa male a scuola?

Il timore più grande dei genitori è che i propri figli si facciano male a scuola. Purtroppo, però, si tratta di un evento che succede spesso e ogni volta i genitori si trovano spiazzati.

Cosa bisogna fare ? La responsabilità di chi è ? Si può chiedere il risarcimento ?

Quando affidate vostro figlio all’Istituto scolastico, sappiate che l’Istituto non è avulso da responsabilità! Infatti, l’Istituto ha dei precisi obblighi di custodia e di sorveglianza, per fare in modo che non accada nulla ai vostri ragazzi durante le ore scolastiche.

Quando non accade e vostro figlio si fa male, potete richiedere di essere risarciti per il danno subito da vostro figlio. Andiamo a scoprire insieme come ottenere il giusto risarcimento del danno.

La responsabilità dell’insegnante, l’art 2048 codice civile

La responsabilità dell’insegnante, qualora vostro figlio si faccia male, è sancita ai sensi dell’art. 2048, secondo comma, del codice civile, nel quale è previsto che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. E’ ormai giurisprudenza costante, che ai precettori siano sia accumunati gli insegnanti, sia delle scuole pubbliche che delle scuole private.

Il terzo comma dello stesso articolo, inoltre, stabilisce una responsabilità di tipo aggravato, operando una presunzione di colpa: “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Quindi, in questi casi, l’onere della prova è invertito, ed è l’insegnante a dover dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Per darne prova, l’Istituto deve dimostrare l’inevitabilità dell’evento, anche a seguito dell’opportuna vigilanza operata dall’insegnante – oppure anche dal bidello.

L’esempio tipico di evento inevitabile, è quello del ragazzo che, durante l’ora di ricreazione, improvvisamente spinge un altro ragazzo, facendolo cadere e provocandogli una lesione. In tal caso, è chiaro che l’insegnante non avrebbe potuto in alcuna maniera prevenire che si verificasse il fatto.

Voi cosa siete tenuti a provare?

Voi dovete provare il cosiddetto fatto storico. E’ molto importante che voi sappiate che l’insegnante è tenuto a relazionare sull’accaduto e in esso è data la prova di cui avete bisogno: l’Istituto deve fornirvene copia, quindi richiedetela.

Ovviamente, per avere prova della gravità del danno subito, la prova incontestabile è fornita dal referto di pronto soccorso. Portate vostro figlio in PS prima possibile – qualora l’Istituto non abbia provveduto a chiamare l’ambulanza – perché se trascorrono molti giorni il rischio è che il danno non venga riconosciuto.

Chi chiamare per ottenere il risarcimento?

Ovviamente è preferibile rivolgersi ad un avvocato al fine di ottenere la miglior difesa possibile e far valere le proprie ragioni.

In questi casi, però, potrete comunque operare da soli. Dopo aver richiesto copia della relazione, inviate una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo riferimento al fatto e chiedendo il risarcimento del danno. Sarà l’assicurazione della scuola a risarcirvi, offrendovi una somma.

Potrete comunque rivolgervi ad un avvocato in un secondo momento, qualora, ad esempio, non riteniate la cifra sufficiente.

Danno che l’alunno si è cagionato da solo

La Cassazione da tempo ha affermato la necessità di operare una distinzione tra danno che l’allievo abbia provocato a terzi, regolato dalla norma dell’art. 2048 c.c., e danno che l’alunna abbia cagionato a se stesso, per il quale trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale (Cass., SS UU., 27 giugno 2002, n. 9346 ; Cass. febbraio 2014, n. 2413).

La prova liberatoria per l’insegnante

L’art. 2048 c.c. prescrive una regola di propagazione della responsabilità sulla base della presunzione di culpa in vigilando che vede gli insegnanti richiamati a rispondere del fatto (illecito) degli allievi.

L’art. 2048, comma 3, c.c. nel prevedere che gli insegnanti sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto, pone una presunzione di responsabilità, superabile solo dalla prova della inevitabilità dell’evento dannoso.

responsabilità insegnante docente maestra

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La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in merito al contenuto della prova liberatoria prevista in favore del docente, ha assunto posizioni sempre più rigorose, giungendo ad affermare che, ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’insegnante deve non solo provare che l’illecito è stato causato da un caso fortuito, ma da un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza richiesta in riferimento al caso concreto, ma altresì dimostrare in positivo di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale sfociante nella produzione del danno (Cass. 13 novembre 2015, n. 23202 ; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3081).

E’ da sottolineare che non è richiesta una presenza continua ed ininterrotta del precettore, il dovere di vigilanza è da intendere in senso relativo e non assoluto, dovendo essere commisurato all’età ed al grado di maturazione degli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

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