SMS ed email: d’ora in poi prove ufficiali nel processo civile
La Corte di Cassazione ha ufficializzato il valore che d’ora in poi avranno gli strumenti di comunicazione tecnologica.
SMS, chat, e-mail potranno essere usati contro chi li scrive, avendo piena efficacia di prova nel giudizio civile.
Un gran bel passo in avanti per l’ordinamento italiano, che nel corso degli anni non si era mai adeguato ai tempi moderni.
Ancora oggi infatti il Codice Civile non regolamenta l’uso degli sms sul cellulare, le chat di WhatsApp o la posta elettronica.
La sola parvenza sino ad ora di una valenza dei nuovi strumenti tecnologici è correlata alla PEC (posta elettronica certificata).
La considerazione delle comunicazioni virtuali sino ad oggi
Più nel dettaglio sino alle sentenza di qualche giorno fa della Suprema Corte, i messaggi, o la posta elettronica venivano considerate mere riproduzioni meccaniche, in stile fotografia.
La qual cosa significava che per farne valere il contenuto andavano effettuate delle perizie per verificare se il contenuto fosse autentico.
Addirittura per le e-mail andavano effettuate dei controllo per capire se fosse stata davvero ricevuta o non si trattava di un “falso informatico”.
Per di più in passato la Cassazione aveva dichiarato che qualora avessimo voluto proporre in sede penale un SMS, non sarebbe bastato mostrare il testo e farlo riportare.
Né sufficienti sarebbero stati i tabulati. In suddetta occasione infatti la parte coinvolta avrebbe dovuto consegnare il dispositivo mobile, senza eliminare le cose personali contenuti.
Ora invece c’è stata una vera e propria svolta.
Da qualche giorno infatti la Suprema Corte ha dichiarato con una sentenza la piena efficacia nel processo civile di sms ed email.
La prova contraria
La novità del nuovo iter consiste nell’onere della prova.
Quest’ultima non potrà essere esperita dal mittente del messaggio (il quale fino ad ora doveva dimostrare invio e ricezione dello stesso) ma sarà il destinatario a dover dare la prova, con fondati elementi, che non ci sia stata rispondenza con la realtà del testo.
Un’impresa più che ardua.
La novità arriva all’indomani di un caso specifico per il quale un uomo si rifiutava di pagare alla sua ex moglie la quota contributiva della retta dell’asilo nido al figlio.
Lo stesso infatti diceva di non aver mai autorizzato la spesa, quando invece a “discolpa” della moglie c’era un messaggio inviato tempo fa con cui asseriva unanime alla scelta della sua ex coniuge.
Nella sentenza i giudici hanno sostenuto che, “dagli “sms” prodotti dalla G. , inviati a quest’ultima dallo Y. , documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall’opponente tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale), era palese ci fosse stata l’adesione del padre all’iscrizione del minore all’asilo nido accollandosi la metà della retta dovuta”.
Pertanto, d’ora in poi per la Cassazione, questi strumenti comunicativi (commisurati all’uso che oggi si fa della moderna tecnologia) potranno avere il riconoscimento del medesimo valore di prova che il Codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche.
Il tutto con una differenza sostanziale: pur potendo provare ad esperire l’eventuale disconoscimento di tali prove, questo non significa che nel frangente il contenuto del messaggio sia inutilizzabile.
Più nello specifico, il diretto interessato deve dimostrare che non ci sia stata corrispondenza dell’sms alla realtà utilizzando solide argomentazioni.
La qual cosa non vieta al giudice di credere alla corrispondenza anche attraverso altri mezzi di prova, tra cui le presunzioni (gli indizi). Lo stesso vale per l’e-mail, riconosciuta come prova anche se priva di firma.
Attenzione quindi a ciò che si scrive
Sorge pertanto spontaneo avvertire sui generis le persone a stare attenti a quanto scriveranno attraverso questi mezzi comunicativi moderni.
La giurisprudenza infatti pare ben protesa ad adeguarsi alla tecnologia. Fermo restando che comunque la parola ultima spetta al giudice, il quale può o meno decidere di basarsi su questi nuovi strumenti probatori.