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Quali sono le spese condominiali a carico dell’inquilino

avvocato Angelo Massaro 0 28

Spese condominiali a carico dell’inquilino: quali sono?

Oggi come oggi sono sempre di più le persone che vivono, da sole, in coppia o in famiglia all’interno di un condominio. Vivere in un condominio comporta diverse comunità, ma comporta anche la necessità di sobbarcare alcune spese.

Non è sempre molto chiaro però quali siano le spese condominiali che sono a carico dell’inquilino, e che cosa prevedono.

In particolare, non è sempre chiarissimo che cosa deve pagare una persona che abita in un condominio in affitto, e in che modo gli sono computate le spese condominiali.

Anche quando si vive in affitto in un condominio bisogna affrontare quella quota, spesso mensile, di spese che sono note con il nome di spese condominiali, in genere dovute per il pagamento di alcuni servizi comuni come quelli di pulizia, ascensore, illuminazione e varie.

Come sappiamo, la divisione delle spese fra locatore e conduttore è spesso la seguente: mentre il proprietario locatore è tenuto al pagamento di quelle spese di manutenzione e gestione straordinaria (si pensi ad eventuali lavori di ristrutturazione o rinnovo, modifiche strutturali dell’edificio e via dicendo) invece al conduttore spettano quelle spese di gestione e manutenzione ordinaria.

Questo discorso vale anche per le spese condominiali, non solamente per quelle riferite all’unità immobiliare occupata.

Ciò significa che, anche per le spese condominiali, vi è una ripartizione importante da conoscere fra le spese che sono dovute da chi vive in affitto nell’appartamento e dal proprietario dell’abitazione.

Scopriamo di più su questa ripartizione.

Ripartizione delle spese: locatore e conduttore, come vanno divise?

Come abbiamo detto, l’inquilino che abita in affitto in una casa all’interno di un condominio sarà tenuto al pagamento di quelle spese condominiali che sono dovute per l’utilizzo e per la manutenzione delle zone comuni del condominio.

Ad esempio, il conduttore sarà tenuto al pagamento di quelle somme che sono dovute per il funzionamento e l’ordinaria gestione delle zone comuni, dell’illuminazione, la pulizia delle scale, il funzionamento e la manutenzione dell’eventuale ascensore, la gestione, pulizia e ordine del giardino o delle zone verdi (nonché dell’eventuale piscina) e via dicendo.

Si tratta di tutte quelle spese che sono connesse alla manutenzione ordinaria delle zone comuni, ma anche dell’impianto sanitario e di riscaldamento, degli infissi, serrande, degli eventuali impianti di allarme condominiali, illuminazione, citofoni e via dicendo.

La manutenzione ordinaria dell’ascensore, dei contatori, dell’impianto antincendio, dei pozzetti, dell’illuminazione e anche dell’eventuale lavoro di ritinteggiatura o di rifacimento di un vetro rotto, ad esempio, sono tutte spese condominiali di manutenzione ordinaria che gravano sull’inquilino.

Ma le spese di manutenzione ordinaria del condominio possono riguardare anche elementi esterni alla struttura, come ringhiera, piante e manutenzione delle zone verdi, il funzionamento del cancello automatico, delle grondaie e tutto quello che gira intorno alla vita condominiale.

Spettano invece al locatore tutte quelle spese condominiali che non sono ordinarie, quindi che non sono legate all’ordinaria e normale manutenzione dell’abitazione, ma che sono straordinarie e come tali appunto non di competenza dell’inquilino.

Pensiamo ad esempio a quelle spese straordinarie che sono legate al rifacimento della facciata, del tetto del condominio, del cappotto termico oppure i costi di amministrazione.

Questi interventi una tantum, quindi non ordinari, spettano al proprietario dell’immobile e quindi l’inquilino in questi casi non deve pagare: tra il proprietario, sulla base della proprietà calcolata i millesimi, a procedere al pagamento.

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Studio legale in Imperia, via Giorgio Des Geneys 8

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