Si può pedinare una persona ?

Pedinare una persona è reato?

Purtroppo può capitare di trovarsi nella situazione spiacevole di sentirsi seguiti da un’altra persona, che sia un conoscente, un ex fidanzato o una persona sconosciuta.

Cosa accade in questi casi? Ci si può tutelare in qualche maniera, oppure bisogna subire il pedinamento senza poter fare nulla?

E’ bene da subito specificare che i casi non sono univoci, ma sono da analizzare volta per volta. Cercheremo, però, con questo articolo, di fare chiarezza sul pedinamento e su come tutelarsi.

E’ legale pedinare una persona ?

Costituisce reato pedinare una persona ? Da subito è bene specificare che il semplice pedinare qualcuno e seguirlo, nel nostro ordinamento, non integra alcun tipo di reato: infatti, il “pedinamento” in sé non viene punito dal codice penale.

Se vi accorgete di essere seguiti da un ammiratore o da una ex fidanzata, quindi, non potete fare nulla… a meno che…

Ovviamente pensare di essere completamente inermi di fronte ad un pedinamento sarebbe illogico in uno Stato come il nostro ed il fatto che non esista il reato di pedinamento non equivale a trovarsi senza mezzi giuridici idonei a difendersi.

Il reato di molestie

Nel nostro ordinamento è previsto il reato di molestie, ai sensi dell’art. 660 del Codice Penale, il quale recita: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.”

Il reato di molestie si ha, pertanto, quando il pedinatore ha la volontà specifica di dare fastidio, quindi, di “molestare o disturbare”, per l’appunto.

Se ci si sente in una situazione di disagio emotivo, oppure ancora in pericolo e si ha una sensazione di timore per la propria incolumità, quindi, si incorre nel reato di molestie e il cosiddetto soggetto passivo può sporgere denuncia.

Viceversa, qualora non ci si accorga di essere pedinati e, quando questo accade, colui che sta seguendo la presunta vittima, immediatamente desiste dal pedinamento, allora non sussistendo la volontà di creare disagio, cessa anche l’azione criminosa e quindi la possibilità di denunciare il pedinatore.

Il pedinamento tra la molestia e lo stalking

Esiste, però, una terza possibilità, ovvero quella del reato di atti persecutori, più comunemente conosciuto come “stalking”, ai sensi dell’art. 612 bis del Codice Penale.

La differenza principale rispetto al reato di molestia è data dalla reiterazione della condotta. Se ci si accorge di essere più volte pedinati e questo comportaun perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, allora ci si trova di fronte al più grave reato di stalking.

Quando la condotta è reiterata?

Per intendersi “reiterata”, secondo la Cassazione, è sufficiente che la condotta sia svolta due volte. Se oltre ad essere stati pedinati, quindi, ricevete molestie telefoniche – ad esempio – potreste già trovarvi di fronte al reato di stalking.

Non abbiate paura di denunciare il vostro pedinatore se quest’ultimo seguendovi vi crea disagio, vi costringe a cambiare le vostre abitudini o, situazione ancora peggiore, vi fa temere per la vostra incolumità.

Spesso, infatti, il pedinamento è l’anticamera di reati più violenti e pericolosi che debbono essere prontamente stroncati e di cui le Autorità devono essere allertate.

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