Stalking condominiale: come chiedere l’ammonimento del questore
Il reato di stalking, ovvero il reato di “atti persecutori” ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale, si sta verificando sempre più spesso anche nei condomini, tanto che nel 2011 la Suprema Corte di Cassazione Penale, ha stabilito una forma particolare di questo reato, ovvero lo “stalking condominiale”, con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011.
Un vicino che tiene alto il volume dello stereo quando arrivate a casa, vi controlla, lascia rifiuti vicino la vostra porta o unge il pavimento per crearvi problemi: questi sono solo alcuni degli atti più comuni nello stalking condominiale.

A caratterizzare lo stalking condominiale, pertanto, è il fatto che tale forma di atto persecutorio si manifesta in un luogo preciso, ovvero il condominio, ed è rivolto ad una o più persone che vi abitino.
Come tutelarsi dagli atti persecutori condominiali?
La forma di tutela più conosciuta e più pressante, è sicuramente quella della querela. Potete sporgere querela entro 6 mesi dall’atto persecutorio. E’ molto importante, prima di procedere, che voi raccogliate prove degli atti compiuti dal “vicino indesiderato”: foto e video degli atti da lui compiuti e testimoni fidati. Pertanto munitevi di fotocamera e siate pronti ad utilizzarla, in modo da non lasciare indenne nessuna delle azioni compiute dal vicino.
Sulla “reiterazione”, i giudici di merito si sono pronunciati diversamente sul numero di atti persecutori compiuti: in genere almeno 2 atti volti ad ingenerare in voi un senso di paura possono essere considerati sufficienti a configurare tale reato, ma è logico che più prove avrete e maggiore sarà la tutela. La pena comminata, infatti, secondo l’art. 612 bis c.p. , è da un minimo di 6 mesi a 4 anni.
Avrete, poi la possibilità di costituirvi parte civile ed avere anche un risarcimento per i danni subiti.
L’ammonimento del questore
Se non avete intenzione di querelare il vostro stalker, potete dapprima procedere con l’ammonimento del questore: non potete utilizzare questa forma di tutela se avete già proceduto con la querela, ma viceversa, l’ammonimento non vi preclude di querelare successivamente il vostro stalker. Questa forma di tutela è più rapida, risparmia al vostro condomino sgradito un processo penale e a voi le lungaggini processuali, avendo da subito una forma di tutela.
L’ammonimento del questore si può richiedere tramite l’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 D.L. 11/2009, convertito in Legge n. 38/2009.
La richiesta va presentata presso la Questura a voi più vicina: è importante che sia giustificata, quindi raccogliete anche per l’ammonimento più prove possibili. Sono sufficienti, rispetto alla querela, degli indizi di prova, quindi non servono delle prove vere e proprie.
Se la Questura riterrà fondata la vostra istanza, il Questore procederà con l’ammonimento orale allo stalker, oltre a prendere eventuali provvedimenti in materia di armi e ammonizioni. Il segnalatore è completamente anonimo, ma gli viene consegnata, a seguito dell’ammonimento, copia del processo verbale.
A seguito dell’ammonimento ci sono due conseguenze fondamentali: la pena è aumentata per lo stalker se il soggetto è già ammonito, e a seguito di ulteriori atti persecutori si procederà d’ufficio e non più a querela di parte.
