Indennizzo diretto nel sinistro stradale

La procedura di indennizzo diretto ex art. 149 codice delle assicurazioni

Per indennizzo diretto si intende una procedura di liquidazione dei danni, che è stata introdotta dal Codice delle Assicurazioni Private.

Questa procedura speciale, in presenza di alcune condizioni permette al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicuratrice, in modo da garantire che il risarcimento avvenga in tempi molto più rapidi che quelli che servirebbero a richiedere l’indennizzo all’assicurato.

Si tratta in ogni caso, è bene ricordarlo, di una procedura facoltativa per il danneggiato, che può anche quindi seguire la normale procedura non diretta per ottenere l’indennizzo in caso di incidente stradale.
L’indennizzo diretto si applica in generale a tutti i sinistri stradali fra due veicoli.

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Esclusioni dell’indennizzo diretto

E’ bene però tenere presente che questa procedura speciale non si applica, invece, in caso di incidente fra più di due veicoli (come potrebbe essere un tamponamento), se un veicolo non era assicurato o non era immatricolato in Italia, se nell’incidente è coinvolto un bene immobile, un pedone o un ciclista, una macchina agricola, un veicolo speciale o un veicolo non a motore.

E’ ben anche ricordare che la procedura in questione non viene attivata se non c’è stato un impatto fra i veicoli e se dall’incidente sono derivate delle lesioni gravi alle persone, che abbiano portato ad invalidità permanente del soggetto danneggiato, vale a dire superiore al 9%.

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Sono esclusi dall’applicazione della procedura speciale di indennizzo diretto anche i sinistri che avvengono all’estero e quelli per i quali interviene il Fondo di Garanzia.

Richiesta di indennizzo diretto

La richiesta di indennizzo diretto deve avere all’interno una serie di informazioni importanti, come il nome ed il cognome nonché il codice fiscale del danneggiato; l’età, il lavoro svolto ed il suo reddito; le lesioni che ha subito, il certificato del medico a prova della guarigione avvenuta, nonché le dinamiche dell’incidente e il giorno e luogo nel quale l’incidente è avvenuto.

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risarcimento del danno

La compagnia assicurativa, una volta che riceve questa richiesta di indennizzo diretto, deve agire entro 90 giorni in caso di danno alla persona, entro 60 giorni, in caso di soli danni a cose.

I termini in questione non decorrono se l’interessato che ha richiesto il risarcimento non collabora con l’assicurazione, per esempio mettendosi a disposizione per una visita medico legale o lasciando a disposizione il veicolo per l’ispezione.

Se la documentazione inviata all’assicurazione non è completa, quest’ultima può farlo presente entro 30 giorni. Quando l’istruttoria è completata, la compagnia formula l’offerta risarcitorie, che se viene accettata viene liquidata entro 15 giorni.

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