Riforma della cittadinanza : tempi di approvazione in Senato

Riforma della cittadinanza italiana, slitta tutto di un mese

Dopo il voto favorevole alla camera, ora il Disegno di legge di riforma della cittadinanza è fermo in Senato almeno fino al 20 novembre. Intanto il testo è stato illustrato dalla relatrice, Doris Lo Moro

Si calcola che la riforma della cittadinanza, attualmente in discussione in Senato, possa interessare attualmente in Italia almeno un milione di persone ma tutte comunque dovranno aspettare perché il Disegno di legge al momento è fermo, dovendo necessariamente passare dopo l’approvazione dei Disegni di legge di Stabilità e di Bilancio.

La votazione finale su questi ultimi è prevista il prossimo 20 novembre e quindi almeno sino ad allora, se non ci saranno ulteriori slittamenti, le modifiche alla legge per ottenere la cittadinanza italiana saranno ferme. Tutto questo nonostante la riforma non sembri prevedere oneri a carico dello Stato. Ma è stato richiesto un parere della commissione Bilancio e quindi anche la nuova legge deve passare in coda.

Questo non vuol dire però che sia tutto fermo. Infatti martedì 27 ottobre la relatrice designata, il senatore e magistrato Doris Lo Moro (Pd) ha illustrato ai colleghi il contenuto del testo approvato alla Camera, insieme a quello di altri disegni di legge in materia di cittadinanza già presenti in Senato. Secondo Lo Moro l’oggetto della discussione non è tanto l’accoglienza dei nuovi immigrati, quanto piuttosto la necessità di offrire una opportunità di integrazione agli stranieri già presenti sul territorio e in particolare ai loro figli.

Il principio fondamentale resta quello dello ius soli accanto all’introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, lo ‘ius culturae’. Come già illustrato alla Camera, acquisterà la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell’Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, o sia in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

Con l’avvento della riforma, la cittadinanza si acquisterà mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Ma quest’ultimo potrà comunque rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza. E se il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

La novità maggiore però è quella legata agli studi e interessa il minore straniero nato in Italia o che abbia fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età , il quale abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva e quindi la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Anche qui l’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà.

La proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza, intesa come ‘naturalizzazione’ e a carattere discrezionale, per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, il quale sia legalmente residente da almeno sei anni, abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, ovvero un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

La riforma prevede anche l’obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza perius soli’ o ‘ius culturae, con l’indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

In senato è stato anche specificato che la Camera dei deputati ha introdotto gli articoli 3 e 4.

In particolare l’articolo 3 precisa che la legge sia applicabile anche agli stranieri che abbiano maturato, prima della sua entrata in vigore, i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il 20° anno di età mentre l’articolo 4 prevede che le disposizioni relative allo ‘ius culturae’ si applichino anche allo straniero in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, dei requisiti previsti e abbia superato il 20° anno di età, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. In questi casi, la richiesta di acquisto della cittadinanza deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Approfondimento dal sito del Senato

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Risiedo legalmente e ininterrottamente in Italia dall’età di 9 anni.
Con la riforma sulla cittadinanza approvata dalla Camera e ora al vaglio del Senato, volevo chiedere una domanda sullo ‘Ius culturae‘.
Se la legge dovesse essere approvata definitivamente in senato potrei usufruire della legge transitoria che permette allo straniero che abbia fatto ingresso in Italia sotto i 12 anni e che risiede ininterrottamente senza interruzione da almeno 5 anni visto che ho frequentato le elementari, medie e superiori e ho il diploma?

La ringrazio in anticipo, cordiali saluti.


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