Ho rubato al supermercato/negozio e sono incensurato..

Ho rubato al supermercato (negozio) un oggetto da pochi euro e sono incensurato. Cosa posso fare ?

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del danno o pericolo :

«131 bis codice penale – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (versione non definitiva)

Nei reati per i quali è prevista la pena della reclusione ovvero della reclusione o dell’arresto domiciliari non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alle predette pene, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.»

Pertanto deve trattarsi di comportamento non abituale, il danno esiguo (esempi : un mascara, rossetto, profumo..). Ovviamente l’oggetto deve essere restituito al legittimo proprietario o nell’impossibilità di farlo (ad esempio perché si tratta di un surgelato ormai scongelato e quindi non vendibile) pagarne il prezzo.

Resta infatti salva per la parte offesa agire con tutela risarcitoria civilistica.

Il legale dovrà sollecitare il pubblico ministero per l’archiviazione del reato per tenuità del reato mettendo in evidenza i fatti che possono portare a tale esito anche attraverso le indagini difensive.

Ugualmente il Giudice può pronunciare “ sentenza di non doversi procedere.. anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa

Il pubblico ministero e il Giudice dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.
Due i criteri del giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p. :

  1. la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
  2. la non abitualità del comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Il legale rappresentante del Supermercato o titolare del negozio può opporsi all’archiviazione nel termine di 10 giorni “Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell’articolo 408, comma 2, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta

Versione definitiva dell’articolo 131-bis codice penale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 18-3-2015 in vigore 2 aprile 2015

«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto). Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.»

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